Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
Atti parlamentari
Il conseguimento di importanti traguardi legislativi ci ha fornito lo stimolo per proseguire il nostro lavoro con maggiore slancio al fine di sensibilizzare Istituzioni e le varie forze politiche riguardo alla tutela dei diritti degli invalidi e dei familiari delle Vittime.
Forti del sostegno di quanti si sono dimostrati più attenti alle legittime istanze delle Vittime, siamo riusciti a proporre interrogazioni parlamentari, ordini del giorno, interpellanze parlamentari emendamenti nonché proposte e progetti di legge.
Il nostro impegno e la nostra elevata rappresentatività vengono riconosciuti ormai a livello parlamentare anche grazie agli inviti presso le Commissioni permanenti di Camera e Senato per fornire pareri nel corso di audizioni formali o informali.
14 DICEMBRE 2009
Finanziaria 2010 - Proposta emendativa in Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera - On. Sesa Amici e On. Doris Lo Moro

Proposta emendativa 2.2. in I Commissione Affari Costituzionali in sede consultiva riferita al C. 2936

2936/I/2.2.

Pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009

2936/I/2.2.

 

All'articolo 2, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata. Alle Vittime del Dovere e ai loro familiari superstiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «Vittima del Dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.

 

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