Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
I nostri comunicati in evidenza
10 GENNAIO 2025
ReportDifesa.it - Associazione Vittime del Dovere: la Cassazione fornisce un nuovo chiarimento circa la decorrenza della rivalutazione della speciale elargizione

MONZA. La Corte di Cassazione ha fornito un nuovo chiarimento circa la decorrenza della rivalutazione della speciale elargizione spettante alle Vittime del Dovere.

Lo ricorda, in una nota, l’Associazione Vittime del Dovere di Monza, presieduta da Emanuela Piantadosi.

 “Si ricorda che Vittime del Dovere, superstiti o invalidi – si legge nella mota – hanno diritto al riconoscimento di una speciale elargizione che l’art. 34 Legge 222 del 2007 ha esteso nell’importo di cui all’art. 5, comma 5, della L. n. 206/2004. Tale norma, riferita alle vittime del terrorismo, prevedeva che dal 26 agosto 2004 la speciale elargizione fosse pari a 200 mila euro oltre perequazione.. Di regola i Ministeri competenti calcolavano  la perequazione sull’importo nominale di 200 mila euro dalla data di estensione alle vittime del dovere del beneficio, ossia dal 2007, in luogo che dalla data di creazione del beneficio, ossia dal 2004, creando un evidente divario tra i benefici spettanti alle diverse tipologie di Vittime”.

“Questo importante profilo – prosegue la nota – è stato definito la sentenza numero 29 dicembre 2024, numero 34795 su una causa patrocinata  dall’avvocato Andrea Bava, consulente,  legale di fiducia nonchè socio onorario della nostra Associazione. La Corte di Cassazione, con la recente sentenza,  ha respinto la tesi ministeriale secondo la quale la rivalutazione della speciale elargizione dovrebbe essere praticata dal  2007 al giorno della quantificazione decorrere dalla data. La Suprema Corte ha chiarito che trattandosi di estensione di beneficio preesistente, essa deve essere quantificato esattamente come per le vittime del terrorismo che ne erano già destinatari”.

Resta ancora da chiarire un ulteriore profilo: la Cassazione infatti non ha precisato se la perequazione  debba essere fatta partire dal 1° gennaio 2003 ovvero del 26 agosto 2004.

“A riguardo l’avvocato Bava – spiega ancora la nota – ha precisato che è imminente la fissazione di udienza in Cassazione ove verrà discusso in pubblica udienza tale ulteriore problema”.

Tratto da ReportDifesa.it

Tutti i dati contenuti all'interno di questo sito sono di libera consultazione e citazione, è comunque obbligatoria la menzione della fonte in caso di utilizzo. Qualora si pubblichi il contenuto di questo sito, a qualsiasi titolo, senza averne correttamente citata la fonte i proprietari si riserveranno di agire attraverso le autorità competenti.
🡱