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Cronologia delle attività
29 NOVEMBRE 2007
L'Assemblea ha approvato in via definitiva il ddl 1819-B di conversione del decreto-legge n. 159, recante "interventi urgenti in materia economico–finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale"

Nella seduta pomeridiana del Senato di mercoledì 28 novembre 2007 l'Assemblea ha approvato in via definitiva il ddl 1819-B di conversione del decreto-legge n. 159, recante "interventi urgenti in materia economico–finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale".
L'art 34 prevede che, per le Vittime del Dovere e ai loro familiari superstiti (commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) e della Criminalità Organizzata e ai loro familiari superstiti (legge 20 ottobre 1990, n. 302), sia corrisposta la speciale elargizione già prevista per le Vittime del Terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206), compensando le somme già percepite.
Vi allego alla presente l'art. 34 approvato.
Questo importante risultato è stato raggiunto grazie all'intervento e alla sensibilità del Governo per le nostre famiglie, che già colpite da gravi lutti, si sono viste in questi anni ingiustamente discriminate e delle quali la nostra Associazione si è fatta interprete.
E' giusto riconoscere al Governo, quanto ha fatto per noi, ma è altrettanto doveroso continuare a lavorare, affinchè l'equiparazione tra tutte le Vittime sia pienamente raggiunta.
In questo ci stiamo impegnando con la proposizione di emendamenti alla Finanziaria 2008, che una volta per tutte possano portare ad attribuire pari dignità a tutte le famiglie colpite dalla criminalità in genere.
Coltiviamo la speranza che tutte le forze politiche condividano questo obbligo morale, che lo Stato ha nei confronti del sacrificio dei nostri cari.
Un cordiale saluto


Emanuela Piantadosi
Presidente Associazione "Vittime del Dovere"

 

 

Lavori del Senato. L'Assemblea ha approvato in via definitiva il ddl 1819-B di conversione del decreto-legge n. 159, recante "interventi urgenti in materia economico–finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale".
SENATO DELLA REPUBBLICA XV
1819–B
Attesto che il Senato della Repubblica, il 28 novembre 2007, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale

Testo provvisorio - Bozza
All’articolo 34:
il comma 1 è sostituito dal seguente:


1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.

L’onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l’anno 2007, 2,72 milioni di euro per l’anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009;


dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:


2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell’ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di “vittima del terrorismo“ con la consegna di una medaglia ricordo in oro.
2-ter. L’onorificenza di cui al comma 2-bis è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell’onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell’interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L’onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare.
Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l’onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento dell’onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall’interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco;
il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico“;
b) all’articolo 2, comma 1, le parole da: “si applica“ fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento“;
c) all’articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un’indennità calcolata applicando l’aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell’anno di decorrenza della pensione“.
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L’onere derivante dai commi 3 e 3-bis è valutato in 2 milioni di euro per l’anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l’anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004; nella rubrica, dopo le parole: "alle vittime del dovere a causa di azioni criminose" sono inserite le seguenti: "e alle vittime della criminalità organizzata" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo".

 

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