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Cronologia delle attività
24 FEBBRAIO 2014
ORDINE DEL GIORNO 9/1248/23 PRESENTATO DAL SEN. ALDO DI BIAGIO, GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2014, SEDUTA N. 199

G5.203
Di Biagio 
Il Senato,
premesso che:

l’articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha enunciato per la prima volta il principio di progressiva estensione alle vittime del dovere e loro equiparati dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità` organizzata, apprestando un’apposita autorizzazione di spesa per dare l’avvio alla concreta attuazione del principio stesso; 

e` stato, quindi, emanato il d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, con il quale sono stati disciplinati i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità` organizzata e del terrorismo, ed e` stato, pertanto, individuato un primo gruppo di provvidenze da attribuire ad esse; 

il processo di equiparazione e` proseguito nel tempo con ulteriori, specifiche disposizioni legislative che hanno disposto la diretta estensione di aggiuntivi, singoli benefici (articolo 34, decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159; articolo 2, comma 105, legge 24 dicembre 2007, n.244); 

a tutt’oggi, tuttavia, il principio enunciato dal legislatore nel 2005 e` rimasto ancora in parte inattuato, determinando il permanere di una disparita` di trattamento tra le due categorie di vittime, non più ora giustificabile dal punto di vista giuridico ne ́, da sempre, sul piano etico; 

tali discrasie risultano, ad esempio, evidenti tra i superstiti del personale appartenente alle Forze armate, deceduto nell’ambito della stessa missione militare all’estero, destinatario però di trattamenti significativamente differenziati in ragione del riconoscimento quale vittima del dovere ovvero vittima del terrorismo o, addirittura, quale vittima del servizio ai sensi degli articoli 1895 e 1896 del decreto legislativo n. 66 del 2010, in quanto la specificità` delle funzioni istituzionali affidate alle Forze armate in tali contesti, caratterizzati da situazioni di crisi o instabilità` che compromettono le condizioni essenziali di convivenza o mettono a rischio la sicurezza internazionale, sono assai differenziate e, mancando una norma che sancisca l’identico trattamento per gli eventi luttuosi accaduti nei teatri operativi. spesso devono essere ricondotte alle diverse, non confacenti fattispecie di cui alle varie norme in materia di vittime; 

è recentemente intervenuta in materia di benefici alle vittime del terrorismo anche la legge di stabilita` 2014, il cui articolo 1, comma 494, prevede dal l gennaio 2014 il riconoscimento al coniuge e ai figli dell’invalido portatore di una invalidità` permanente non inferiore al 50% a causa dell’atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all’atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, del diritto allo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili di cui alla legge n. 206 del 2004 nonché ́ all’assegno vitalizio, non reversibile, di 500 euro di cui alla legge n. 407 del 1998; 

la concessione dell’importante riconoscimento operato con la legge di stabilità 2014 suscita piena condivisione ma rende indifferibile superare la differenza di trattamento tra vittime del dovere, del terrorismo e del servizio cui attualmente è sottoposto il personale di una stessa Amministrazione che, allo stesso modo, ha sacrificato la propria vita o la propria integrità fisica nell’adempimento del servizio, nell’espletamento cioè di una attività` connessa ai precipui compiti istituzionali e volta a garantire la sicurezza, la giustizia e la legalità`, con particolare riferimento agli appartenenti alle Forze armate, e ai loro familiari, deceduti o rimasti gravemente invalidi nel corso di missioni internazionali; 

la materia ha, comprensibilmente, una forte valenza per la coesione morale del personale impiegato in attività` in genere ad alto livello di rischio e presenta anche criticità` sul piano del contenzioso; 

impegna il Governo a introdurre nella prossima legge di stabilita`, previa rapida conclusione dello studio già` avviato da tempo per la quantificazione del relativo onere economico, di una previsione normativa atta a risolvere l’attuale disparita` di trattamento tra le varie categorie di vittime e che concluda il processo di completa equiparazione delle vittime del dovere e loro equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità` organizzata, garantendo a tutti gli stessi benefici, anche con particolare riguardo al personale deceduto o rimasto permanentemente invalido nel corso delle missioni militari all’estero. 

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