AS 1698
ODG sostituisce emendamenti 1.1125, 1.1126 e 1.1127
La 5° Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1698, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"
premesso che,
il provvedimento in esame introduce misure relative alla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, anche attraverso disposizioni di natura previdenziale e fiscale;
il principio di progressiva estensione alle vittime del dovere e loro equiparati dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, è stato definito dall'art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rettificando, sotto il profilo normativo, una ingiusta disparità di trattamento tra categorie di soggetti vittime di eventi lesivi o luttuosi, nell'ambito del loro servizio allo Stato;
è opportuno ricordare che la categoria delle vittime del dovere interessa coloro - magistrati, personale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco e, più in generale, dipendenti pubblici in attività di servizio o comunque persone che abbiano prestato assistenza legalmente richiesta a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza - che hanno riportato invalidità permanenti o sono deceduti, nel servizio prestato alle istituzioni e all'intera collettività, in attività quali il contrasto alla criminalità, i servizi di ordine pubblico, le attività di pubblico soccorso, il presidio di infrastrutture civili e militari, la tutela della pubblica sicurezza e le attività che vedono il nostro paese impegnato in difficili scenari nel contesto internazionale;
l'estensione a costoro, nonché ai loro equiparati e familiari, dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata rappresenta un atto doveroso, che esprime anche il più alto senso del valore riconosciuto dallo Stato al sacrificio prestato per l'intera collettività;
la corresponsione dei benefici citati è stata disciplinata dal DPR 7 luglio 2006, n. 243, per quanto riguarda termini e modalità, al quale hanno fatto seguito ulteriori disposizioni legislative che hanno interessato l'estensione di singoli ulteriori benefici, tramite l'art. 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 e l'art. 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
in sede di replica all'atto di sindacato ispettivo n. 3-00758, il Governo ha evidenziato come "allo stato, per la completa equiparazione tra le due categorie di vittime, sono da regolarizzare la maggior parte dei benefici di carattere pensionistico-previdenziale e il riadeguamento di altri benefici di natura economica", fotografando una situazione in cui, di fatto, a quasi nove anni dall'enunciazione del principio di equiparazione permane una forte disparità di trattamento, che non è giustificabile neanche nell'ottica di una "gradualità" che, declinando l'equiparazione, avrebbe dovuto consentirne il completamento;
in particolare, le provvidenze tuttora mancanti riguardano gli articoli 2,3,4 e 5 commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, nonché l'art. 7, della legge 206/2004 e l'adeguamento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge 407/1998 e ss.mm.ii.;
impegna il Governo
ad attivare le opportune misure, anche in sede normativa, al fine di riprendere fattivamente il percorso di estensione alle vittime del dovere e loro equiparati, dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, anche favorendo una ripresa dei lavori del tavolo tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio, finalizzata ad una definizione delle spese relative ai singoli benefici e ad una pianificazione puntuale degli interventi da predisporre.
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