Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
Cronologia delle attività
04 MAGGIO 2016
INTERROGAZIONE N. 4-05749 AVENTE AD OGGETTO "CRITICITÀ RELATIVE AL COLLOCAMENTO MIRATO DELLE CATEGORIE PROTETTE", PRESENTATA DALLA SENATRICE LUCREZIA RICCHIUTI, IN DATA 4 MAGGIO 2016, NELLA SEDUTA N.

RICCHIUTI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

Premesso che:

l'art. 1 della legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni e integrazioni, ha sancito il diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, indipendentemente dal grado di disabilità e dallo stato di disoccupazione, per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, con diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria di beneficiari e con preferenza a parità di titolo;

tali soggetti sono coloro che riportano un'invalidità permanente in conseguenza di atti di terrorismo o di eversione o di fatti delittuosi commessi dalle associazioni di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis del codice penale, purché non abbiano concorso al reato, nonché in conseguenza della partecipazione ad operazioni di prevenzione e repressione di tali fatti, compresi i cittadini cui sia stato legalmente richiesto di prestare assistenza agli ufficiali ed agenti impegnati in tali operazioni (art. 1 della legge n. 302 del 1990, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 407 del 1998);

le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, inoltre, compresi coloro che già svolgono un'attività lavorativa, possono essere assunti per chiamata diretta nominativa nei ruoli delle pubbliche amministrazioni fino al quinto livello retributivo e nei ruoli dei Ministeri anche fino all'ottavo livello retributivo, nel limite del 10 per cento dei posti vacanti per i livelli dal sesto all'ottavo livello;

il diritto al collocamento obbligatorio, compresa la possibilità di assunzione con chiamata diretta nominativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998; art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001), è previsto anche in favore del coniuge, dei figli o dei fratelli conviventi a carico di coloro che siano rimasti permanentemente invalidi, purché tale diritto sia esercitato in sostituzione dell'avente diritto (che pertanto, non deve aver usufruito di precedenti atti di avviamento obbligatorio);

anche le categorie di familiari, quindi, sono iscritte ed avviate con diritto di precedenza e preferenza, a parità di titolo prescindendo dai requisiti della disoccupazione e della minore età, a differenza di quanto avviene per gli altri familiari delle vittime di guerra del servizio e del lavoro;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, recante il regolamento per l'attuazione della legge n. 68 del 1999, precisa i criteri di iscrizione alle liste di collocamento con riferimento ad alcuni beneficiari, il tutto con esclusivo riferimento ai soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e ai soggetti di cui alla legge n. 407 del 1998;

nello specifico, l'art. 1, comma 2, stabilisce che, in attesa di una disciplina organica del diritto del lavoro, possono iscriversi nelle liste di collocamento: i soggetti di cui all'art 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999; i soggetti di cui alla legge n. 407 del 1998, anche se non in possesso dello stato di disoccupazione; precisa che i coniugi e figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per cause di servizio, di guerra o di lavoro, possono iscriversi solo in sostituzione all'avente diritto (si riferisce ai soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999); precisa che i soggetti di cui alla legge n. 407 del 1998 (compresi il coniuge, i figli superstiti, oltre ai fratelli se unici superstiti e conviventi a carico) possono iscriversi in via sostitutiva all'avente diritto;

il successivo comma 3 precisa che orfani e figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi di guerra, di servizio e di lavoro, possono iscriversi nelle liste di collocamento, se minori di età al momento della morte del genitore, o al momento in cui il genitore è stato riconosciuto rientrante nella prima categoria della tabella annessa al testo unico in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978. Tali soggetti sono considerati minori sino a 21 anni se studenti di scuola superiore e sino a 26 se studenti di università;

la legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ha esteso progressivamente i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le altre vittime del dovere, individuandole distintamente (art. 1, commi 562,563,564 e 565);

il comma 563 recita: "Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità";

il successivo comma 564 equipara a tali soggetti "coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative";
il decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 ha esteso i benefici previsti per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo alle vittime del dovere, tra cui l'assunzione per chiamata diretta, con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria, ex art. 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998;
infatti, gli artt. 1 e 4 indicano tra i benefici e le provvidenze, da estendere in favore delle vittime del dovere, quelli stabiliti dalla legge n. 407 del 1998; in particolare l'art. 4 stabilisce l'estensione in favore delle vittime del dovere dei benefici di cui all'art. 1, comma 2, citato;
quindi le vittime del dovere, così come le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e loro congiunti hanno diritto ad iscriversi nelle liste di collocamento obbligatorio, indipendentemente dal grado di disabilità dell'avente diritto, dallo stato di disoccupazione e dalla minore età e godono del diritto al collocamento obbligatorio, con diritto di precedenza e preferenza, a parità di titoli, rispetto alle altre categorie;
considerato che:
nonostante l'esistenza della normativa citata in materia di diritto al collocamento obbligatorio, nella prassi rimangono delle gravi ed ingiuste disparità applicative, derivanti dalla frammentarietà degli interventi legislativi, dalla scarsa conoscenza della peculiare normativa da parte degli enti governativi periferici e della mancata collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel dare riscontro a richieste di chiarimenti spesso inoltrate al dicastero da parte degli operatori del settore;
tali lacune sono emerse, in particolare, nell'attività svolta nel corso degli anni dall'Associazione vittime del dovere onlus di Monza che, nell'intento di tutela, sovente si è scontrata con diverse problematiche relative all'erronea applicazione delle norme che dovrebbero garantire il diritto al collocamento obbligatorio. A titolo esemplificativo, spesso i competenti centri per l'Impiego non tengono in considerazione il fatto che le vittime del dovere hanno diritto al collocamento indipendentemente dallo stato di disoccupazione. Nello stesso senso, accade sovente che il decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, art. 1, comma 3, venga applicato in modo errato anche alle vittime del dovere, quando la norma prevede il limite "della minore età" solo per orfani e figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi di guerra, di servizio e di lavoro;
tenuto conto, inoltre, che le vittime del dovere sono considerate "disabili sociali" dalla legge e che rappresentano il "patrimonio etico" della nostra nazione perché molti tra loro hanno consapevolmente donato la propria vita per affermare i principi di legalità e giustizia su cui si fonda in nostro ordinamento e che le norme afferenti al diritto del collocamento obbligatorio riguardano, di certo, uno degli ambiti di maggiore impatto sulle vittime del dovere rimaste invalide o sui loro familiari superstiti, i quali, spesso, si trovano da soli ad affrontare non solo la sofferenza morale collegata alla perdita, ovvero allo stato di malattia del familiare, ma anche l'inevitabile impoverimento economico che ne deriva, con l'ulteriore conseguente aggravamento della loro emarginazione sociale;
considerato altresì che:
per i soggetti aventi diritto è necessario affrontare e risolvere alcune criticità;
la quota di riserva dell'1 per cento indicata dall'art. 18 della legge n. 68 del 1999 appare palesemente, allo stato attuale, non più sufficiente a garantire le motivazioni di tutela e solidarietà sociale che, ab origine, hanno indotto il legislatore a stabilire tale beneficio in favore di soggetti con "disabilità sociali". Tale criticità trova ulteriore riscontro in quanto statuito dall'art. 7 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, che ha esteso anche ad ulteriore categoria, ovverosia quella dei testimoni di giustizia, l'applicazione del beneficio e della prerogativa di cui alla legge n. 407 del 1998, con conseguente estensione, anche a tali soggetti, del citato beneficio di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999. Risulta, quindi, preminente la necessità di aumentare l'attuale punto percentuale di riserva numerica di assunzioni tenendo, altresì, in considerazione l'opportunità, a livello di applicazione pratica, di distinguere delle singole quote per le diverse categorie di vittime del dovere;
deve essere garantita la funzione "mirata" della nuova disciplina in materia di collocamento obbligatorio. Pertanto, maggiormente "mirato" dovrebbe essere il collocamento dei soggetti ai quali, ancorché non disabili, si applica tale beneficio, tra cui le vittime del dovere e i loro familiari. Costoro devono, necessariamente, essere collocati in posti idonei, tenuto conto della formazione scolastica, delle specifiche abilità, attitudini e competenze lavorative. Su tale questione si auspica, quindi, l'emanazione di una norma ad hoc, così come già disposto in favore dei testimoni di giustizia;
in merito alla gestione degli elenchi ex art. 18 della legge n. 68 del 1999, si rileva il sistematico difetto di applicazione delle norme sulla trasparenza decreto legislativo n. 82 del 2005, recante "Codice dell'amministrazione digitale", con particolare riferimento all'art. 54, ai sensi del quale i siti delle pubbliche amministrazioni devono contenere i seguenti dati pubblici: l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale e i bandi di concorso. Sul punto sarebbe auspicabile, con riferimento alle categorie protette, che le amministrazioni indicassero, con cadenza annuale: la dotazione organica, distinta per aree e categorie; il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni di cui all'art. 18 citato; il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota di riserva; le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro;
al fine di garantire l'effettività della copertura delle quote d'obbligo, la legge n. 68 del 1999 prevede specifiche sanzioni in caso d'inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, applicate alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, per richiamo espresso operato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, art. 8, comma 4. Per quanto riguarda le misure sanzionatorie delle amministrazioni pubbliche, l'art. 15, comma 3, della legge n. 68 del 1999 stabilisce che ai responsabili del procedimento, che risultino inadempienti rispetto all'applicazione di tutte le disposizioni della stessa legge n. 68 del 1999, siano applicabili le sanzioni amministrative e disciplinari;
per prassi delle amministrazioni locali, viene sovente negata l'iscrizione alle liste di collocamento ai figli e ai coniugi delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata che abbiano superato i limiti di età indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000 solo per i grandi invalidi di guerra, di servizio e di lavoro,
si chiede di sapere come intenda attivarsi il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, per risolvere l'attuale stato di disapplicazione, quasi sistematica, della normativa citata e prendere un provvedimento in favore dei soggetti aventi diritto e nello specifico risolvere anche le criticità segnalate.
Tutti i dati contenuti all'interno di questo sito sono di libera consultazione e citazione, è comunque obbligatoria la menzione della fonte in caso di utilizzo. Qualora si pubblichi il contenuto di questo sito, a qualsiasi titolo, senza averne correttamente citata la fonte i proprietari si riserveranno di agire attraverso le autorità competenti.
🡱