Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
Cronologia delle attività
25 NOVEMBRE 2016
COMUNICATO AI SOCI - LEGGE DI BILANCIO 2017 - Riconoscimento esenzione IRPEF per le Vittime del Dovere come previsto da uno dei commi della proposta di legge A.S. 1715 del Sen. A. Di Biagio

Cari Soci,

con la presente siamo ad aggiornarVi sulle recenti novità in tema di Legge di Bilancio 2017, ancora in itinere, che dopo il passaggio al Senato verrà approvata definitivamente tra il 20 e il 23 dicembre dal Parlamento.

Riteniamo necessario premettere quanto segue. L’Associazione da molti anni confida in un concreto riconoscimento dei diritti di equiparazione delle Vittime del Dovere alle Vittime del Terrorismo e dopo la presentazione in conferenza stampa al Senato nel marzo 2015 del Progetto di Legge (A.S. 1715), avente ad oggetto “Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo” attualmente in esame alla Commissione Bilancio del Senato, ha ritenuto di continuare ad operare a livello legislativo con la presentazione di emendamenti in sede di Legge di Stabilità 2016, così come in quelle precedenti e nell’attuale Legge di Bilancio 2017. 

Dopo numerosi incontri e confronti con i rappresentanti del Governo, dei Ministeri, delle Amministrazioni di riferimento, incluso il Ministero delle Finanze, per calcolare e reperire le coperture finanziarie, e dopo aver interessato singoli parlamentari, a cui sono stati consegnati tutti gli emendamenti volti ad estendere i benefici già riconosciuti a favore delle Vittime del Terrorismo, siamo giunti finalmente al testo della Legge di Bilancio 2017 approvato ieri presso la Commissione Bilancio della Camera e in discussione oggi in aula.

Abbiamo seguito i singoli interventi in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e atteso i documenti ufficiali per dare un resoconto certo, concreto ed ufficiale.

In data 16 novembre la Commissione Bilancio ha dichiarato inammissibili per materia gli emendamenti n 95.3 e n 95.4 relativi all’adeguamento dell’assegno vitalizio e presentati dall’Onorevole Paolo Tancredi, su nostra diretta istanza.

Nella medesima seduta anche l’emendamento n. 32.1 relativo all’esenzione IRPEF per i trattamenti pensionistici spettanti alle Vittime del Dovere e presentato dall’Onorevole Giulio Cesare Sottanelli, l’Onorevole Mariano Rabino, l’Onorevole Angelo Antonio d’Agostino e l’Onorevole Maria Valentina Vezzali è risultato  inammissibile poichè presentava una copertura finanziaria carente o inidonea.

Questo emendamento riprendeva uno dei commi della nostra proposta di legge AS 1715 che prevede l’esenzione IRPEF ma che estende anche la modalità di calcolo del trattamento pensionistico che, attualmente, non è purtroppo ancora esteso alle Vittime del Dovere.

In quell’occasione ci aveva fatto piacere notare come in particolare l’Associazione Fervicredo avesse sensibilizzato le forze politiche su questo provvedimento che, insieme ad altri benefici non ancora approvati per le Vittime del Dovere, era oggetto del disegno di legge a firma del Sen. Aldo Di Biagio.

Prima di darne comunicazione abbiamo comunque atteso l’esito dei ricorsi presentati dagli Onorevoli e in data 21 novembre il Relatore On. Guerra ha chiesto, in un primo momento, l’accantonamento dell’emendamento 32.1 per poi approvarlo, in data 23 novembre, a seguito di una riformulazione relativa alle coperture finanziarie.

La formulazione attuale è la seguente

“Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed all’arti- colo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi.

Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 292,2 milioni.

32. 1. (Nuova formulazione) Sottanelli, Rabino, D’Agostino, Vezzali. “

Come è possibile rilevare da una lettura piana dell’emendamento le norme che verrebbero estese sono le seguenti:

Legge n.  407 /98, art. 2, commi 5 e 6 :

“5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale é corri sposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma é autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma é autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. “

Legge n. 206 del 2004, art. 3, comma 2 :

“2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).”

Siamo davvero lieti di vedere che il diritto all’esenzione dei trattamenti pensionistici, per cui ci siamo tanto battuti, sia stato sostenuto strenuamente anche da un’altra Associazione a noi vicina e sia giunto ad un primo riconoscimento.

Ci auguriamo tuttavia che la formulazione non crei difficoltà interpretative e non presti il fianco ad un’applicazione parziale del provvedimento, tendenza ormai consolidata nel nostro sistema, che da un lato riconosce il beneficio e dall’altro ne riduce drasticamente l’ambito di applicazione. Poiché questo emendamento riprende solo il secondo comma dell’art. 3 della Legge 206 del 2004  che prevede l’esenzione IRPEF dei trattamenti pensionistici maturari ai sensi del primo comma, consiglieremo una possibile riformulazione dello stesso, facendo specifico riferimento “ai soggetti” previsti dal primo comma, quindi gli invalidi con percentuale inferiore all’80%.

Infatto il riferimento “de plano” alla “pensione maturata” con i 10 anni contributivi (ex comma 1), non può, attualmente, applicarsi alle Vittime del Dovere e potrebbe deviare il senso del provvedimento.

Occorre infatti rilevare che il primo comma della norma citata prevede, in realtà, che

“A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, (ndr. I soggetti)  è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente” (ndr. Trattamento maturato)

Infatti la nostra Associazione in occasione della legge di Bilancio aveva formulato il seguente emendamento con carattere omnicomprensivo, inclusa l’esenzione del beneficio della doppia annualità, proprio perché un richiamo a singoli commi avvrebbe potuto risultare fuorviante:

“I benefici, di qualsiasi natura, spettanti secondo la vigente normativa alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.” 

Ringraziamo coloro che hanno sostenuto il provvedimento e speriamo che lo stesso venga confermato anche al Senato della Repubblica magari con formulazione incontrovertibile e che in tale sede vengano inseriti tutti gli emendamenti di equiparazione alle Vittime del Terrorismo, comprendetti le varie tutele ed iniziative in favore delle Vittime del Dovere proposte dal disegno di legge 1715, in particolare l’emendamento sull’adeguamento dell’assegno vitalizio, così da dare un ulteriore segnale di vicinanza e riconoscimento alle Vittime del Dovere.

Continueremo ad andare avanti fino a quando non riusciremo ad ottenere un risultato concreto di uguale considerazione per tutte le Vittime del Dovere anche sulle altre annose questioni che ci vedono quotidianamente impegnati.

Insisteremo nel ripresentare ad oltranza le richieste di totale equiparazione così come maturate in sede di redazione del Progetto di Legge (A.S. 1715 ) di cui riportiamo in calce il testo integrale.

Emanuela Piantadosi

Presidente Associazione Vittime del Dovere

 

DISEGNO DI LEGGE A.S. 1715

d’iniziativa dei senatori DI BIAGIO, TONINI, SUSTA, STEFANI, MARINELLO, FORMIGONI, PEZZOPANE, DALLA TOR, MASTRANGELI, PANIZZA, BUEMI, CONTE, ROMANO, DI GIORGI, DE PIN, LIUZZI e RAZZI

“Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo”

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano le seguenti disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206:

a) articolo 2 relativo all’incremento della pensione nella misura del 7,50 per cento ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché alla ve- dova o agli orfani;

b) articolo 3, comma 1, relativo all’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche mag- giorenni ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi;

c) articolo 3, comma 1-bis, relativo al riconoscimento, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, di una indennità calcolata applicando l’aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo, ovvero libero professionale, degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento, da erogare in un’unica soluzione nell’anno di decorrenza della pensione;

d) articolo 3, comma 2, relativo all’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le pensioni maturate ai sensi della lettera b);

e) articolo 4, comma 1, relativo all’equiparazione ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa;

f) articolo 4, comma 2, relativo al diritto immediato alla pensione diretta per tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 206 del 2004;

g) articolo 4, comma 2-bis, relativo all’importo del trattamento di quiescenza pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 206 del 2004, per coloro che abbiano proseguito l’attività lavorativa ancorché l’evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l’invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell’invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all’articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 206 del 2004, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall’arti- colo 3, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004;

h) articolo 4, comma 3, relativo alla de- terminazione, secondo i criteri di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 204 del 2006, della misura della pensione di reversi- bilità o indiretta, non decurtabile ad ogni effetto di legge;

i) articolo 4, comma 4, relativo all’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i trattamenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, della legge n. 204 del 2006;

l) articolo 7 relativo all’adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni eco- nomiche e con pari anzianità;

m) articolo 9 relativo all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica compreso il beneficio di cui all’articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203, per gli invalidi e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.

Art. 2.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, nonché l’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Con riferimento al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come incrementato dall’articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;

b) l’articolo 4, comma 1, lettera b), nu- mero 2), si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispon- denti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richie- dono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all’articolo 1, comma 2, come modificato dall’articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288;

c) l’articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1, si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si  applica il decreto del Presidente pubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

Art. 3.

1. La Repubblica riconosce il 2 giugno come «Giornata nazionale ria delle vittime del dovere».

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione e di consolidare l’identità nazionale attraverso la memoria dei fatti e il ricordo di quelle vittime del dovere che rappresentano un prezioso patrimonio etico della nostra Nazione.

Art. 4.

1. Alle vittime del dovere e della criminalità organizzata il Presidente della Repubblica concede la medaglia d’oro di «vittima del dovere» e «vittima della criminalità organizzata» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni. L’onorificenza è conferita alle vittime del dovere ovvero alle vittime della criminalità organizzata o, in caso di decesso, ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente. Al fine di ottenere la concessione dell’onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere all’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, della legge 13 novembre 2008, n. 181.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tutti i dati contenuti all'interno di questo sito sono di libera consultazione e citazione, è comunque obbligatoria la menzione della fonte in caso di utilizzo. Qualora si pubblichi il contenuto di questo sito, a qualsiasi titolo, senza averne correttamente citata la fonte i proprietari si riserveranno di agire attraverso le autorità competenti.
🡱