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Cronologia delle attività
15 GIUGNO 2017
AgenParl - Ordinamento penitenziario, Vittime del dovere: Norme imposte senza confronto

(AGENPARL9 – Roma, 15 giu 2017 – Come preannunciato con il comunicato stampa del 12 giugno u.s. (http://www.vittimedeldovere.it/comunicati.php?id=1848) il Governo ha posto la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del progetto di legge “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario” A.C. 4368 (in allegato resoconto stenografico della seduta). La Camera dei Deputati, nonostante le perplessità sollevate da più parti, ha dovuto approvare il testo e, alla votazione, è seguito l’esame e la votazione degli ordini del giorno (in allegato ordini del giorno presentati) tra cui molti relativi alla disciplina sull’utilizzo dei collegamenti audiovisivi per favorire le relazioni familiari dei detenuti condannati per i reati di criminalità organizzata, terrorismo, eversione e quelli sottoposti al regime del 41-bis e dei circuiti penitenziari di “Alta Sicurezza”, di cui la nostra Associazione ne ha sollecitato la presentazione. Tra questi ci permettiamo di segnalare: • O.D.G. n. 9/4368/17 presentato dall’On. Paolo Bolognesi che “impegna il Governo a chiarire, nei decreti legislativi previsti, che dalla disciplina sull’utilizzo dei collegamenti audiovisivi – ad eccezione dello specifico impiego in sede processuale – per favorire le relazioni familiari sono esclusi tutti detenuti condannati per i reati di criminalità organizzata, terrorismo, eversione e quelli sottoposti al regime del 41-bis e dei circuiti penitenziari di «Alta Sicurezza».” • O.D.G. n. 9/4368/30 presentato dall’ On.Vittorio Ferraresi, On. Giulia Sarti, On. Donatella Agostinelli, On. Alfonso Bonafede, On. Francesca Businarolo, On. Andrea Colletti che “impegna il Governo a valutare l’opportunità, nell’ambito dell’esercizio della delega di cui al comma 85, di precisare che i reclusi nel regime denominato «Alta Sicurezza» e fermo quanto 2 disposto dall’articolo 4-bis codice penale, parimenti a quanto previsto per i detenuti sottoposti al regime di cui all’articolo 41-bis della medesima normativa, siano esclusi dall’applicazione della delega di riforma dell’ordinamento penitenziario.” • O.D.G. n. 9/4368/33 presentato dall’ On. Francesco D’Uva, On.Vittorio Ferraresi, On. Giulia Sarti, On. Donatella Agostinelli, On. Alfonso Bonafede, On. Francesca Businarolo, On. Andrea Colletti che “impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui al comma 85, lettera i), al fine di adottare ulteriori iniziative normative volta a promuovere esclusivamente l’utilizzo dei collegamenti audiovisivi per fini processuali e per garantire il diritto alla difesa. “ • O.D.G. 9/4368/43 presentato dall’ On. Giulia Sarti, On.Vittorio Ferraresi, On. Donatella Agostinelli, On. Alfonso Bonafede, On. Francesca Businarolo, On. Andrea Colletti che “impegna il Governo alla luce delle considerazioni in premessa, a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa in modo da considerare l’opportunità di non esercitare la delega sulla revisione della concessione dei benefici penitenziari di cui al secondo periodo della lettera e) del comma 85.” • O.D.G. 9/4368/51 proposto dall’On. Giuseppe Berretta, On. Davide Mattiello che “impegna il Governo a prevedere – in caso di esercizio della delega per la riforma del l’ordinamento penitenziario – che l’utilizzo dei collegamenti audiovisivi per favorire le relazioni familiari sia disciplinato alle condizioni e nei limiti in cui è riconosciuto l’esercizio del diritto all’affettività e col pieno soddisfacimento delle concorrenti esigenze di sicurezza, con particolare riferimento al regime detentivo di cui all’articolo 41-bis, legge n. 354 del 26 luglio del 1975 e a quello relativo al circuito di alta sicurezza.” Il Governo ha accolto l’ordine del giorno dell’On. Bolognesi chiedendone però la riformulazione come l’ordine del giorno n 9/4368/51 proposto dall’On. Giuseppe Berretta e dall’ On. Davide Mattiello. Pertanto l’ordine del giorno approvato è il seguente: “ La Camera, premesso che: si conferisce delega al Governo per la riforma dell’ordinamento penitenziario, tra l’altro, 3 anche al fine di disciplinare «l’utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità̀ che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari»; la delega è improntata alla salvezza delle previsioni dell’articolo 41-bis della legge di ordinamento penitenziario; il Governo è contestualmente delegato a emanare norme in tema di diritto all’affettività̀ delle persone detenute e a disciplinarne le condizioni per il suo esercizio; lo specifico criterio di delega circa l’utilizzo di collegamenti audiovisivi per i soggetti detenuti è volto, da un lato, a semplificare le modalità̀ di svolgimento dei colloqui con i difensori e, più̀ in generale, delle attività̀ processuali a cui il detenuto sia interessato; dall’altro, a consentire, con le medesime modalità̀, colloqui con i familiari; la possibilità̀ di collegarsi a distanza è funzionale a ovviare a tutte quelle situazioni in cui il detenuto non riesca a usufruire dei colloqui con i congiunti – già̀riconosciuti alle condizioni e nel numero stabiliti dall’ordinamento penitenziario – per le più̀ varie contingenze pratiche (distanza della famiglia dal luogo di detenzione, impossibilità fisica o economica del familiare di raggiungere il luogo di detenzione); le modalità̀ tecniche che assicurano il collegamento a distanza non possono e non devono tradursi in un automatico ampliamento della sfera dei diritti o, di contro, in una limitazione di facoltà̀ riconosciute dalla legge. Il senso del criterio direttivo sopra menzionato si coglie chiaramente nella volontà̀ che l’uso dei collegamenti audiovisivi, da un lato, non vada a detrimento delle facoltà̀ difensive che al detenuto sono riconosciute dalla legge nello svolgimento dei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza; e, dall’altro, non si atteggi a moltiplicatore acritico ed automatico dei diritti alle relazioni familiari; lo statuto dei diritti del detenuto è presupposto della disciplina dei collegamenti audiovisivi e non può̀ essere conformato dalla tipologia tecnica utilizzata per esercitare facoltà̀ e diritti attribuiti dalla legge; ritenuto, anzi, che il collegamento audiovisivo dovrà̀ essere strumento utile per l’effettività̀ dì tali diritti, in modo tale da assicurare un miglior contemperamento con le esigenze di sicurezza; 4 rilevato che la norma intende contemperare l’esercizio del diritto all’affettività̀ con il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza, impegna il Governo a prevedere – in caso di esercizio della delega per la riforma del l’ordinamento penitenziario – che l’utilizzo dei collegamenti audiovisivi per favorire le relazioni familiari sia disciplinato alle condizioni e nei limiti in cui è riconosciuto l’esercizio del diritto all’affettività̀ e col pieno soddisfacimento delle concorrenti esigenze di sicurezza, con particolare riferimento al regime detentivo di cui all’articolo 41-bis, legge n. 354 del 26 luglio del 1975 e a quello relativo al circuito di alta sicurezza.” A questo punto ci permettiamo di ringraziare tutti gli Onorevoli che si sono apertamente schierati con le vittime e che hanno tentato di limitare, per quanto possibile, il serio pericolo che ai mafiosi venga concesso l’accesso alle comunicazioni via Skype per favorire le relazioni con le rispettive “famiglie”. In particolare i nostri ringraziamenti più sentiti vanno all’Onorevole Paolo Bolognesi, Presidente dell’Associazione tra i familiari delle Vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, per l’ordine del giorno formulato su nostra preghiera e all’ Onorevole Vittorio Ferraresi, che ci ha coinvolti nei lavori della Commissione e che si è fatto interprete delle nostre paure e delle nostre istanze anche in questa occasione, insieme agli Onorevoli Donatella Agostinelli, Alfonso Bonafede, Francesca Businarolo, Andrea Colletti, Francesco D’Uva, Giulia Sarti. Ci permettiamo di concludere con delle osservazioni sulle modalità di approvazione di tale norma e sulla richiesta da parte del Governo di riformulazione dell’Ordine del Giorno dell’On. Bolognesi. Si è ricorsi alla fiducia per un provvedimento tanto importante per la nostra Nazione, quale quello relativo ad una norma di riforma omnicomprensiva di tutto il sistema penale, senza un dibattito democratico e senza tenere conto dell’esperienza e della competenza degli operatori del settore, in particolare magistrati, avvocati e addetti al Dipartimento della Polizia Penitenziaria, ottenendone l’approvazione attraverso il ricatto dell’instabilità di Governo. Inoltre, per quanto riguarda l’ordine del giorno, afferente alle perplessità sollevate dalla nostra Associazione e strutturato “ad hoc” proprio per questo motivo, il chiederne, da parte del Governo, 5 una riformulazione più blanda e che non coinvolga tutti soggetti condannati per criminalità organizzata o terrorismo, considerando i recenti scandali di declassificazione dei detenuti, ci appare una mancanza di rispetto per le Vittime e per la democrazia. Tanto più che le espressioni utilizzate quali “nei limiti in cui è riconosciuto l’esercizio del diritto all’affettività” ovvero “col pieno soddisfacimento delle concorrenti esigenze di sicurezza, con particolare riferimento al regime detentivo di cui all’articolo 41-bis, legge n. 354 del 26 luglio del 1975 e a quello relativo al circuito di alta sicurezza” sono locuzioni assolutamente vaghe, quasi quanto la stessa delega, e non spiegano quali siano le condizioni e i limiti di quel diritto. Con questa formulazione non vengono espressamente esclusi i mafiosi e i terroristi dall’utilizzo dei sistemi audiovisivi ma, anzi, si chiede al Governo di “contemperare l’esercizio del diritto all’affettività̀ con il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza”. Pertanto la chiarezza evocata nella norma è stata, anche nell’ordine del giorno, disattesa, anzi diremmo ulteriormente resa sibillina introducendone il diritto all’affettività. Riteniamo, a nostro modesto avviso, che non faccia bene alla nostra Giustizia dotarsi di direttive che lasciano un così ampio margine alla discrezionalità, soprattutto se si parla di pericolosi criminali che hanno seminato sangue e lutti nel nostro Paese. Inflessibilità, chiarezza e rigore dovrebbero essere il modus operandi per contrastare la criminalità organizzata e per rieducare chi è sottoposto al regime di detenzione. Una norma è in qualche modo espressione dei valori e della cultura di un popolo e noi familiari di vittime invochiamo certezza della pena e messaggi inequivocabili di irreprensibile contrasto e lotta alla criminalità organizzata, alla mafiosità e al terrorismo da parte di quello Stato, nel cui nome i nostri familiari hanno offerto la loro vita. Resteremo pertanto vigili sull’effettivo esercizio della delega e sulle modalità con cui questa verrà esercitata.

Tratto da AgenParl.com

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