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Cronologia delle attività
06 MAGGIO 2008
Decreto 6 maggio 2008 - Ministero dell'Interno

Onorificenza di «Vittima del terrorismo»

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, che all'art. 34, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dispone che:
«Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede l'onorificenza di «vittime del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro»;
«L'onorificenza di cui al comma 2-bis è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno»;
«Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla Prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo»;
Considerato che, a norma del comma 2-septies del medesimo art. 34, le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis e le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza sono definite con decreto del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La domanda, presentata, anche per il tramite delle associazioni delle vittime del terrorismo, al Ministero dell'interno o alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di residenza, è corredata di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco, attestante il possesso delle condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza, nonchè di eventuali documenti reputati necessari per una esatta valutazione.
La domanda, la dichiarazione e gli eventuali documenti prodotti sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

Art. 2.

L'istruttoria delle domande è demandata al Ministero dell'interno e alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di residenza delle vittime del terrorismo, secondo le seguenti procedure:
a) per le domande presentate direttamente al Ministero dell'interno, la Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione provvede, appena acquisita la documentazione di cui all'art. 1, a richiedere un dettagliato rapporto sulle circostanze dell'evento alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
La stessa Direzione centrale, ove necessario, acquisisce ulteriori elementi informativi presso l'amministrazione o ente di appartenenza della vittima del terrorismo;
b) per la domanda presentata nel luogo di residenza della vittima, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo provvede, appena acquisita la documentazione di cui all'art. 1, a corredarla di un dettagliato rapporto sulle circostanze dell'evento, ove lo stesso si sia verificato nel proprio ambito territoriale.
La Prefettura provvede ad inoltrare la documentazione completa al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze la quale, ove necessario, completa l'istruttoria. acquisendo il rapporto sull'evento dalla Prefettura dove è avvenuto l'evento ed eventuali elementi informativi dall'amministrazione o ente di appartenenza della vittima del terrorismo.
Per gli eventi verificatisi fuori dal territorio dello Stato, gli elementi istruttori sono richiesti alla competente autorità consolare.

Art. 3.

Si prescinde dalle procedure di cui all'art. 2 ove si tratti di eventi che abbiano avuto ampia risonanza nella pubblica opinione.

Art. 4.

In caso di decesso della vittima del terrorismo l'onorificenza è concessa alla memoria.

Art. 5.

L'onorificenza è concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, istituita presso il Ministero dell'interno.
Si prescinde dal parere della Commissione quando i caratteri dell'evento e la risonanza che questo ha suscitato in seno all'opinione pubblica conclamino l'opportunità del conferimento dell'onorificenza.

Art. 6.

Non possono conseguire l'onorificenza coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.
Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire l'onorificenza nè, avendola conseguita, possono fregiarsene.

Art. 7.

L'onorificenza concessa alla memoria è attribuita al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione con addebito.
In mancanza del coniuge e nell'ipotesi in cui non abbia titolo ai sensi del comma precedente, l'onoreficenza è attribuita ai figli; in mancanza dei figli, ai genitori.
In mancanza anche dei genitori ai parenti entro il secondo grado; in mancanza di questi agli affini entro il secondo grado.

Art. 8.

La medaglia, di cui all'art. 1, ha il diametro di mm 35 e reca, nel recto, l'emblema della Repubblica contornato dalla dicitura «VITTIMA DEL TERRORISMO» e nel verso, fra due serti di alloro e di quercia, il nome dell'insignito, il luogo e la data dell'evento terrosistico.
La medaglia è appesa ad un nastro di rosso, caricato al centro da una lista interzata in palo di verde, di bianco e di verde bordata alle estremità da due liste affiancate, l'esterna di verde e l'altra di bianco.

Art. 9.

Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 2313 dello stato di previsione del Bilancio del Ministero dell'interno -- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Missione 5 - Immigrazione accoglienza e garanzia dei diritti - Programma 5.1 - garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale - Macroaggregato 5.1.2 - interventi.

Art. 10.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 6 maggio 2008

Il Ministro: Amato

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 6, foglio n. 350

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