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Cronologia delle attività
24 APRILE 2017
Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 - Nuovi provvedimenti in favore delle Vittime del Terrorismo

Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (A.C. 4444) - Nuovi provvedimenti in favore delle Vittime del Terrorismo.

Cari Soci,
la presente per aggiornarVi in merito all’attività parlamentare più recente.
In particolare riteniamo doveroso renderVi edotti dei contenuti del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (A.C. 4444), resentato il 24 Aprile 2017 e in discussione, oggi, in assemblea alla Camera.
Nelle scorse settimana, abbiamo provveduto ad esaminare i contenuti del testo del disegno di legge, chiedendo e confidando che lo stesso contenesse delle proposte di riforma, anche a carattere finanziario, necessari ad ottenere un adeguamento a 500,00 €, in via amministrativa, dell’assegno vitalizio per le vittime del Dovere.
Infatti, nonostante la statuizione di cui all’ormai nota Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 7761/2017, i Ministeri competenti stanno eccependo che il principio di diritto non può trovare applicazione diretta, in ragione della necessità di intervenire, sulla materia, con norme interpretative/modificative e con misure di carattere finanziario, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’adeguamento.
Preso atto di tale orientamento ci siamo subito messi all’opera, anche per il tramite dei parlamentari che ci sostengono per studiare le opportune proposte emendative da presentare.
Purtroppo, nonostante, l’impegno profuso nel seguire i lavori in parlamento e nel richiedere agli uffici preposti di intervenire in modo tempestivo affinchè si ponesse fine a questa situazione illegittima, abbiamo avuto notizia che nella seduta del 30 maggio il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.
Di contro, abbiamo avuto modo di appurare che la norma contiene solo alcuni articoli rivolti alle vittime del terrorismo, senza alcuna menzione alle altre categorie.
Il testo, infatti, introduce ulteriori e nuove norme di favore, per le vittime del terrorismo ( art. 3 commi 4 ter e ss.) di cui riportiamo in seguito gli articoli di interesse: 4-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ttenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407”.
4-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori.
4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, valutato in 417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2019, a 820.000 euro per l'anno 2020, a 1.163.000 euro per l'anno 2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000 euro per l'anno 2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000 euro per l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 4-quinquies, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12- quater,della legge 31 dicembre 2009, n. 196» Pertanto l’articolato assicura che ai trattamenti pensionistitci diretti delle vittime del terrorismo spetta ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e in ogni caso ai suddetti trattamenti si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente.
Riteniamo necessario informare i nostri associati Vittime del terrorismo di tali lavori, cogliendo l’occasione per ricordare a tutti che stiamo continuando a cercare nuove strade per dare pronta e concreta tutela alla problematica relativa all’adeguamento dell’assegno vitalizio, in favore delle vittime del Dovere, materia questa, già oggetto, nel corso degli anni, di diversi emendamenti e interrogazioni parlamentari, formulate dalla nostra Onlus.

Cordiali saluti
Ufficio Legale
Associazione Vittime del Dovere Onlus

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