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Cronologia delle attività
08 OTTOBRE 2021
COMUNICATO AI SOCI - INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL CERTIFICATO VERDE COVID 19 (GREEN PASS)

Cari Soci,

su richiesta di alcuni associati portiamo alla Vostra attenzione una sinossi essenziale ai fini della corretta applicazione del Certificato verde Covid 19 (green pass), inserendo l’approfondimento in un più ampio inquadramento normativo di carattere sia nazionale che europeo.

Alla luce della stratificazione normativa, recentemente intervenuta, riteniamo importante semplificare la comprensione di un provvedimento che necessita considerazioni di più ampio respiro, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere personale, nel rispetto delle sensibilità e delle scelte individuali.

In calce alla presente è riportato anche uno schema riassuntivo.

Ricordiamo, per scrupolo, che la normativa è in continua evoluzione quindi il presente documento è valido alla data odierna, con i testi effettivamente pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ma potrebbe subire modifiche ed integrazioni, su cui Vi terremo aggiornati.

L’Associazione è a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

I nostri migliori saluti

ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE


GREEN PASS IN ITALIA

Testo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 96 del 22 aprile 2021), coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.»

Link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21A03770/sg

L’art. 9 prevede la definizione relativa alle Certificazioni Verdi Covid 19, precisando che si intendono tali le certificazioni comprovanti:

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
  • la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2
  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

L’art. 10-bis prevedeva che le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli :

2, comma 1 - “Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.”

2-bis , comma 1,È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

2-quater - “Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali”

5, comma 4 - Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportiviin zona gialla protocolli e linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.

7, comma 2 - “Fiere, convegni e congressi ( È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, nel rispetto di protocolli e linee guida). Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.

8 -bis , comma 2 - Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del presente decreto.

Testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175), coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”Link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/18/21A05593/sg

 La norma ha esteso lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 (art.1) e ha apportato modifiche alla Legge 17 giugno 2021, n. 87 stabilendo l’aggiunta dell’art. 9 bis sull’impiego della Certificazione verde covid 19 in zona bianca (oltre che per le altre colorazioni). A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

  1. b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
  2. c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
  3. d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
  4. e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
  5. f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  6. g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  7. h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;
  8. i) concorsi pubblici.

Tale limitazione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

Inoltre, è imposto l’obbligo ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività di cui sopra di verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

Infine, l’obbligo viene esteso anche nei casi di cui all’art. 1 bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 relativo all’ l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.

Testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 187 del 6 agosto 2021), coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/01/21A05795/sg 

Innanzitutto, prevede una differente durata della validità del tampone ( modifica decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87): 48 ore – validità del test antigenico rapido 72 ore – validità test molecolare La norma prevede poi specifiche disposizioni per l’anno accademico 2021-2022 e in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, implementando il proprio contenuto con quanto già inserito Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122.1) Aggiunta dell’art 9 ter: Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma Vengono inglobate anche la disposizione del successivo Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122:1 bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111. 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.)) Art. 9 ter 1. (…) chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Art. 9 ter. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché' alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 2) Aggiunta dell’art 9 quater : Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasportoA far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti; c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni  ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;e bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio. 3) Richiamo in ogni articolo delle sanzioni previste(…) è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1». Art. 4 commi 1 e 5 decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000; In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria ( chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni) è applicata nella misura massima. Art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33: Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 4) Inserimento art. 4 bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 così come previsto dal Decreto legge 10 settembre 2021, n. 122Art. 4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie). Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché' ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.Di seguito i decreti legge non ancora convertiti in legge (tempo previsto entro 60 giorni successivi dalla pubblicazione)

  • DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

Link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/01/21A05795/sg

Premettiamo che il testo di questo decreto è stato già parzialmente integrato nel decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133 a cui si rimanda.Aggiunta dell’art 9 ter: Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitarioDal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma Aggiunta dell’art 9 quater : Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasportoA far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni  ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

2)  DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenzialeLink https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg

Modifica dell’art 9 ter: Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitarioLe disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Inoltre, si applicano a chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché' alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Inserimento art. 4 bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76Art. 4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie). - 1. Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis.

3) DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screeningLink https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg

Aggiunta dell’art 9 quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico)

- 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché' degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

  1. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

Aggiunta dell’art 9 sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari)

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

Aggiunta dell’art 9 septies (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato)

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2

Infine, la più recente Circolare del Ministero della salute 24 settembre 2021

Link https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82927&parte=1%20&serie=null

Aggiornamento delle indicazioni sull’impiego dei test salivari per il rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2, con particolare riferimento al monitoraggio della circolazione virale in ambito scolastico.

  • test molecolare su campione respiratorio nasofaringeo e orofaringeo resta, tuttora, il gold standard internazionale per la diagnosi di COVID-19 in termini di sensibilità̀ e specificità̀.
  • i test molecolari su campione salivare, almeno in una prima fase di avviamento, potranno essere considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente:
  • in individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico),

oppure

  • nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico,
  • per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di Monitoraggio,
  • in operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo.
  • I test antigenici rapidi su saliva, sulla base delle evidenze disponibili, non sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei, in quanto non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità̀ e specificità̀.

COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Att. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [cfr. art. 120 c. 2, XIII c. 2].

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [cfr. art. 35 c.4].

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2].

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

DIRITTO EUROPEO

Il diritto interno e il diritto comunitario devono coordinarsi secondo la ripartizione di competenza voluta dai Trattati comunitari, nel senso di assicurare la prevalenza degli atti comunitari direttamente applicabili.

Di norma è previsto il Primato del diritto dell’UE sul diritto interno.

Tuttavia, la portata dell'efficacia diretta varia a seconda del tipo di atto (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14547) :

il regolamento: i regolamenti hanno sempre un’efficacia diretta.

L’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’UE precisa, infatti, che i regolamenti sono direttamente applicabili nei paesi dell'UE. La Corte di giustizia precisa nella sentenza Politi del 14 dicembre 1971 che si tratta di un’efficacia diretta piena;

la direttiva: la direttiva è un atto rivolto ai paesi dell'UE che deve essere recepito dai medesimi nei rispettivi diritti nazionali. Ciononostante, in alcuni casi, la Corte di giustizia riconosce alla direttiva un’efficacia diretta al fine di tutelare i diritti dei singoli. La Corte ha quindi stabilito nella propria giurisprudenza che una direttiva ha efficacia diretta quando le sue disposizioni sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise e quando il paese dell'UE non abbia recepito la direttiva entro il termine (sentenza del 4 dicembre 1974, Van Duyn). Tuttavia, l’efficacia diretta può avere soltanto carattere verticale; i paesi dell'UE sono tenuti ad attuare le direttive ma esse potrebbero non essere fatte valere da un paese dell'UE nei confronti di un privato (sentenza del 5 aprile 1979, Ratti);

la decisione: le decisioni possono avere efficacia diretta quando designano un paese dell'UE come destinatario. La Corte di giustizia riconosce quindi un’efficacia diretta solo verticale (sentenza del 10 novembre 1992, Hansa Fleisch);

gli accordi internazionali: nella sentenza Demirel del 30 settembre 1987 la Corte di giustizia ha riconosciuto un’efficacia diretta a taluni accordi in base agli stessi criteri stabiliti dalla sentenza Van Gend en Loos;

i pareri e le raccomandazioni: i pareri e le raccomandazioni non sono giuridicamente vincolanti e sono quindi privi di efficacia diretta.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Link https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=itn

Art.2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Art.3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33501

Art.21

È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. 

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

Link https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf

Art. 1

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

GREEN PASS EUROPA

CONSIGLIO D’EUROPA - Risoluzione del 27 gennaio 2021 - Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations

Link https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Parliamentary Assembly

(…)

  1. Scientists have done a remarkable job in record time. It is now for governments to act. The Assembly

supports the vision of the Secretary General of the United Nations that a Covid-19 vaccine must be a global

public good. Immunisation must be available to everyone, everywhere. The Assembly thus urges member

States and the European Union to:

(…)

7.3. with respect to ensuring high vaccine uptake:

7.3.1. ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no

one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not

wish to do so themselves;

7.3.2. ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to

possible health risks or not wanting to be vaccinated;

7.3.3. take early effective measures to counter misinformation, disinformation and hesitancy

regarding Covid-19 vaccines;

7.3.4. distribute transparent information on the safety and possible side effects of vaccines,

working with and regulating social media platforms to prevent the spread of misinformation;

7.3.5. communicate transparently the contents of contracts with vaccine producers and make

them publicly available for parliamentary and public scrutiny;

7.3.6. collaborate with non-governmental organisations and/or other local efforts to reach out

to marginalised groups;

7.3.7. engage with local communities in developing and implementing tailored strategies to

support vaccine uptake;

  1. Gli scienziati hanno svolto un lavoro straordinario in tempi record. Ora tocca ai governi agire. L'Assemblea sostiene la visione del Segretario Generale delle Nazioni Unite secondo cui un vaccino contro il Covid-19 deve essere un bene pubblico globale. L'immunizzazione deve essere disponibile per tutti, ovunque. L'Assemblea esorta quindi gli Stati membri e l'Unione europea a:

7.3 per quanto riguarda la garanzia di un’elevata accettazione del vaccino:

7.3.1 garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è sottoposto a pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere vaccinato se non lo desidera;

7.3.2 garantire che nessuno venga discriminato per non essere stato vaccinato, per possibili rischi per la salute o per non volersi vaccinare;

7.3.3 adottare misure tempestive ed efficaci per contrastare la disinformazione, la disinformazione e l'esitazione riguardo ai vaccini contro il Covid-19;

7.3.4 distribuire informazioni trasparenti sulla sicurezza e sui possibili effetti collaterali dei vaccini, collaborando e regolamentando le piattaforme di social media per prevenire la diffusione di disinformazione;

7.3.5 comunicare in modo trasparente i contenuti dei contratti con i produttori di vaccini e renderli pubblicamente disponibili per l'esame parlamentare e pubblico;

7.3.6 collaborare con organizzazioni non governative e/o altre iniziative locali per raggiungere i gruppi emarginati;

7.3.7 impegnarsi con le comunità locali nello sviluppo e nell'attuazione di strategie su misura per sostenere l'adozione del vaccino;

--

REGOLAMENTO (UE) 2021/953 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953

Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Art. 1 “ Il presente regolamento stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il presente regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.”

Il Certificato viene riconosciuto se si tratta (art. 3) :

  1. a) un certificato comprovante che al titolare è stato somministrato un vaccino anti COVID-19 nello Stato membro di rilascio del certificato (certificato di vaccinazione);
  1. b) un certificato comprovante che il titolare è stato sottoposto a un test NAAT o a un test antigenico rapido figurante nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 stabilito sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021, effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato nello Stato membro che rilascia il certificato e indicante il tipo di test, la data in cui è stato effettuato e il risultato del test (certificato di test);
  1. c) un certificato comprovante che, successivamente a un risultato positivo di un test NAAT effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato, il titolare risulta guarito da un'infezione da SARS-CoV-2 (certificato di guarigione).

Nell’art. 3 viene specificato anche che :

  1. Il possesso dei certificati di cui al paragrafo 1 non costituisce una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione.
  1. Il rilascio di certificati a norma del paragrafo 1 del presente articolo non comporta una discriminazione basata sul possesso di una specifica categoria di certificato di cui agli articoli 5, 6 o 7.
  2. Gli operatori di servizio di trasporto passeggeri transfrontalieri tenuti, a norma del diritto nazionale, ad attuare determinate misure di sanità pubblica durante la pandemia di COVID-19, garantiscono che la verifica dei certificati di cui al paragrafo 1 sia integrata nel funzionamento delle infrastrutture di trasporto transfrontaliere, quali aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e autostazioni, se del caso.

REGOLAMENTO (UE) 2021/954 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0954

Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022

SCHEMATIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AFFERENTI ALL’INTRODUZIONE DEL GREEN PASS

NORMA DI RIFERIMENTO

OBBLIGO CERTIFICATO

RIFERIMENTI TEMPORALI

decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

i) concorsi pubblici;

l) accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.

Dal 6 agosto 2021

Al 31 dicembre 2021

Testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133

a)Scuola e università (per personale, insegnanti e per gli studenti universitari);

b)Bus (ncc o adibiti al servizio pubblico se interregionali), aerei, treni (solo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità), traghetti e navi (a patto che siano assegnati a tratte interregionali e con l’eccezione del collegamento attraverso lo Stretto di Messina e Isole Tremiti)

c) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici

Dal 1° settembre 2021

Al 31 dicembre 2021

tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

Dal 10 ottobre 2021

Al 31 dicembre 2021

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 ( in esame al Senato della Repubblica)

a) personale delle amministrazioni pubbliche

b) tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni

c) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie

d) chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato

Dal 15 ottobre 2021

Al 31 dicembre 2021

ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE

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