A.C. 3324-A
EMENDAMENTI
Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
Relatori: ANGELO PIAZZA (per la I Commissione) e PIRO (per la V Commissione)
N. 1.
Seduta del 19 febbraio 2008
Omissis
ART. 51-ter.
(Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).
Dopo l'articolo 51-ter aggiungere il seguente:
Art. 51-quater. - (Misure in favore delle vittime del dovere e delle vittime della criminalità organizzata, nonché dei loro familiari superstiti). - 1. Al fine della totale ed immediata equiparazione delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e delle vittime della criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, alle vittime del terrorismo, sono erogati alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge e precisamente dal 3 agosto 2004. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.
2. All'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 3 agosto 2004».
3. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inoltre erogati i benefici della legge 23 novembre 1998, n. 407, già percepiti dalle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, a decorrere dal 10 gennaio 1998. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.
4. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «Vittima del dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e consegnata dal Presidente della Repubblica durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.
51-ter. 030. Ascierto.
Dopo l'articolo 51-ter aggiungere il seguente:
Art. 51-quater. - (Misure in favore delle vittime del dovere e delle vittime della criminalità organizzata, nonché dei loro familiari superstiti). - 1. I benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, comma 2 e agli articoli da 6a 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono applicati alle vittime del dovere e della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, a decorrere dal 3 agosto 2004.
2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 105, le parole: «A decorrere dal lo gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 3 agosto 2004».
3. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati, a decorrere dal 1o gennaio 1998, i benefici della legge 23 novembre 1998, n. 407, percepiti dalle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del «Fondo per la legalità» istituito dall'articolo 2, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
51-ter. 032. Ascierto.
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