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Cronologia delle attività
28 GIUGNO 2013
IMPORTANTE - Estensione dei benefici previdenziali previsti dalla Legge n. 206

Tavolo Tecnico per l'attuazione della normativa in materia di Vittime del Dovere.

Estensione dei benefici previdenziali previsti dalla Legge n. 206 del 2004 a favore delle vittime del dovere, della criminalità organizzata e dei loro familiari.

Cari Amici,

vi informiamo che in questi giorni è pervenuta all'Associazione una comunicazione dall'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso incaricato dell’attuazione della legge 3 agosto 2004 n. 206 e di presiedere il tavolo tecnico di cui al DPCM del 22 dicembre 2008, datata 11 giugno 2013 e avente per oggetto "Estensione dei benefici previdenziali previsti dalla Legge n. 206 del 2004 a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari".

Nella summenzionata comunicazione l'Ufficio informa l'Associazione Vittime del Dovere che in data 4 giugno 2013 è stata trasmessa al Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, Ministero della Difesa, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione, nonché Ministero delle Politiche Agricole la relazione redatta dall'INPS in data 12 aprile 2013 e relativa alle previsioni di spesa degli oneri previdenziali derivanti dall'applicazione della Legge 206/2004 alle Vittime del Dovere e della criminalità organizzata, al fine di ottenere le valutazioni in ordine ai volumi previsionali di spesa e la formulazione di proposte normative.

Dalla relazione risulta una stima dei costi per proseguire nel processo di progressiva equiparazione con riguardo ai benefici pensionistici e precisamente :

1. per le vittime, la vedova e gli orfani, aumento del 7.5 % della retribuzione pensionabile (art. 2, comma 1 L. n. 206 del 2004);

2. per le vittime e i loro familiari, anche superstiti,  aumento figurativo di dieci anni contributivi ai fini della pensione e della buonuscita (art. 3, comma 1, L. n. 206 del 2004);

3. per le vittime con un grado di invalidità pari o superiore all'80 % il diritto immediato alla pensione diretta (art. 4, comma 2, L. n. 204 del 2006);

4. per le vittime con un grado di invalidità pari o superiore al 25 % che perseguono l'attività lavorativa al raggiungimento del "periodo massimo pensionabile" nella liquidazione di una pensione in misura pari all'ultima retribuzione aumentata del 7.5 %  (art. 4, comma 2 bis, L. n. 206 del 2004);

5. per le vittime e i superstiti, adeguamento della pensione in godimento, al trattamento del pari grado in servizio (art. 7, L. n. 206 del 2004).

L’Associazione Vittime del Dovere, che dal 2007 si impegna per l'ottenimento della completa equiparazione previdenziale, auspica che tali stime si coniughino con una coerente e rapida valutazione politica, che individui definitivamente modi e tempi dell’estensione dei benefici.

Restano ovviamente ancora da definire le criticità riscontrate nella corresponsione dei benefici, già attribuiti (assegni vitalizi in misura uniforme), nonché le provvidenze non ancora prese in considerazione (applicazione dell’esenzione IRPEF ai trattamenti pensionistici ex art. art. 3, comma 2 e art. 4, comma 4, L. n. 206 del 2004).

Vi terremo aggiornati sulle risposte da parte dei Ministeri interessati e riguardo agli eventuali sviluppi relativi alla questione in oggetto.

Cordiali saluti

Emanuela Piantadosi

Presidente Associazione Vittime del Dovere

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