Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
Atti parlamentari
Il conseguimento di importanti traguardi legislativi ci ha fornito lo stimolo per proseguire il nostro lavoro con maggiore slancio al fine di sensibilizzare Istituzioni e le varie forze politiche riguardo alla tutela dei diritti degli invalidi e dei familiari delle Vittime.
Forti del sostegno di quanti si sono dimostrati più attenti alle legittime istanze delle Vittime, siamo riusciti a proporre interrogazioni parlamentari, ordini del giorno, interpellanze parlamentari emendamenti nonché proposte e progetti di legge.
Il nostro impegno e la nostra elevata rappresentatività vengono riconosciuti ormai a livello parlamentare anche grazie agli inviti presso le Commissioni permanenti di Camera e Senato per fornire pareri nel corso di audizioni formali o informali.
03 DICEMBRE 2007
Emendamento alla Finanziaria 2008 presentato alla V Commissione Bilancio della Camera dalla I Commissione Affari Costituzionali in favore delle Vittime del Dovere

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2007 (v. stampato Senato n. 1817)

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 17 novembre 2007

V Commissione

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).

EMENDAMENTI 3/12/2007

Omissis

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Vittime della criminalità organizzata e del dovere).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, si estendono i benefici di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 51.000;

2009: - 51.000;

2010: - 61.000.

**41. 02. I Commissione.

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