Proposta emendativa 2.2. in I Commissione Affari Costituzionali in sede consultiva riferita al C. 2936
2936/I/2.2.
Pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009
2936/I/2.2.
All'articolo 2, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata. Alle Vittime del Dovere e ai loro familiari superstiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «Vittima del Dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.
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