Il problema della mancata copertura finanziaria in ordine alla questione della equiparazione della condizione giuridica delle vittime della mafia, del dovere e del terrorismo impone una riflessione sulla attuale formulazione della legge 512/1999 ed in particolare sui requisiti per l’accesso al fondo di solidarietà per le vittime della mafia.
In base all’art. 4 di detta legge, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, oltre alle spese legali a carico di soggetti imputati, anche in concorso:
1. del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e di delitti aggravati dal metodo mafioso e al fine di agevolare la mafia.
2. hanno altresì diritto di accesso al Fondo coloro che hanno ottenuto una sentenza civile di condanna nei confronti di soggetti imputati dei reati di mafia.
La questione saliente riguarda le esclusioni dall’accesso al fondo che allo stato sono limitate a coloro che sono stati condannati in via definiva per reati di mafia ovvero per altre ipotesi estreme quali strage, omicidio, rapina a mano armata, sequestro di persona, spaccio aggravato di stupefacenti, ovvero che siano stati destinatari di una misura di Prevenzione. Stessa esclusione riguarda i soggetti che al momento della domanda di accesso al fondo siano sottoposti a procedimento penale per le stesse ipotesi.
Dalla formulazione della norma si può desumere, quindi, come i congiunti di un soggetto ucciso dalla mafia ma intraneo all’associazione mafiosa che non fosse ancora stato scoperto dall’autorità investigativa come tale possono ottenere l’accesso al fondo.
È insensato ed immorale che si tolga alle vittime innocenti di Cosa Nostra, per risarcire i familiari di coloro che hanno fatto parte dei loro aguzzini.
Porre dei limiti all’accesso al fondo, escludendo dall’accesso i congiunti di soggetti che in base a sentenze risultino, sebbene non condannati, perché deceduti, responsabili di reati di mafia e altri gravi reati consentirebbe il risparmio di somme da destinare all’equiparazione tra le vittime del dovere, di mafia e del terrorismo, il cui immotivato diverso trattamento si pone in contrato con il principio di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
di Giuseppe Cimminisi
Coordinatore Nazionale Familiari delle Vittime di mafia
Associazione “I cittadini contro le mafie e la corruzione”
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