VITTIME DEL DOVERE: UN PRIMO SEGNALE DI ATTENZIONE VERSO I SERVITORI DELLO STATO E IL RISPARMIO PER LA SPESA PUBBLICA
Dopo un attento esame degli emendamenti alla Legge di Bilancio 2017 presentati alla V Commissione permanente Bilancio della Camera dei Deputati possiamo esprimere cauta soddisfazione per l’attenzione dedicata alle Vittime del Dovere da alcuni parlamentari.
Da anni la nostra Associazione chiede l’inserimento di emendamenti che pongano fine all’annosa discriminazione, dovuta anche al mancato adeguamento in favore delle Vittime del Dovere del trattamento assistenziale di cui all’art. 2 Legge 407/98 previsto per le Vittime del Terrorismo, sottolineando gli aspetti positivi di un tale provvedimento. Come più volte ripetuto, con tale intervento si avrebbe sicuramente un’evidente riduzione del contenzioso che porterebbe ad un considerevole risparmio di spesa pubblica, sia in termini di oneri di giudizio in caso di soccombenza dello Stato (pari oggi ad almeno il 90% delle cause in primo grado e al 100% in grado d’Appello) sia in ragione dell'eliminazione di procedimenti che impegnano grandemente la giurisdizione ordinaria e amministrativa, dato l’alto numero di cause ancora pendenti e in continuo aumento.
Tali aspetti sono stati sicuramente colti dall’Onorevole Paolo Tancredi e dall’Onorevole Filippo Piccone che hanno raccolto la richiesta d’aiuto delle Vittime e si sono fatti portavoce delle istanze dell’Associazione, presentando uno degli emendamenti proposti dall’Associazione.
In particolare hanno sottoscritto i seguenti emendamenti:
EMENDAMENTO 95. 4.
ART. 95.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis. (Assegno vitalizio in favore delle vittime del dovere e della criminalità organizzata). 1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero dell'Interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 60.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
EMENDAMENTO 95. 3
ART. 95.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis. (Assegno vitalizio in favore delle vittime del dovere e della criminalità organizzata).
1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero dell'Interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.
Ci occorre precisare che dall’esame del testo è risultata la proposizione di un ulteriore emendamento che riguarda l’estensione del regime esentivo IRPEF per le pensioni dirette di prima categoria, indirette e di reversibilità per le Vittime del Dovere e i loro familiari superstiti.
EMENDAMENTO 32. 1.
ART. 32
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
« 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del do- vere ed ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’ar- ticolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti riduzioni:
2017: – 81.178.830;
2018: – 181.591.830;
2019: – 166.321.830.
Siamo lieti di apprendere che la tematica delle Vittime del Dovere stia raggiungendo sempre maggior interesse e ringraziamo per tale intervento l’Onorevole Giulio Cesare Sottanelli, l’Onorevole Mariano Rabino, l’Onorevole Angelo Antonio d’Agostino e l’Onorevole Maria Valentina Vezzali per l’attenzione prestata alle Vittime.
Attendiamo ora la valutazione della V Commissione permanente Bilancio con la speranza che tali emendamenti si trasformino presto in un concreto e fattivo intervento.
Emanuela Piantadosi
Presidente Associazione Vittime del Dovere
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