La Corte di Cassazione in data odierna si è espressa a Sezioni Unite su un'altra spinosa questione relativa alle Vittime del Dovere e, in particolare, ai soggetti equiparati alle Vittime del Dovere.
La notizia ci è appena stata comunicata direttamente dall’Avv. Andrea Bava, amico e professionista che da anni ci affianca nelle lotte a tutela delle Vittime e dei loro familiari.
Con la Sentenza n. 23396 del 2016 la Suprema Corte ha, in primo luogo, statuito, in senso conforme alla sentenza n.23300 del 2016, che la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario poiché si verte in materia di diritti soggettivi e di natura assistenziale, specificando che nessun margine discrezionale spetta all’Amministrazione, né nella valutazione delle infermità invalidanti né nell’accoglimento delle domanda in funzione di un limite di spesa prefissato dalle norme.
Inoltre, di portata decisamente innovativa, è la specifica inerente all’ambito di applicazione dell’art. 1 comma 564 della Legge 23 dicembre 2015 n. 266 che disciplina i casi dei soggetti Equiparati alle Vittime del Dovere.
In particolare la sentenza citata la specifica che per “missione” debba farsi riferimento ad una nozione estensiva, includendo al suo interno ogni attività, incluse quelle addestrative, e che le “particolari condizioni ambientali ed operative” possono ben consistere in una “situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata” .
Rinnoviamo i nostri più sentiti ringraziamenti all’Avv. Bava e gioiamo con lui per questa ennesima vittoria in favore delle Vittime.
Emanuela Piantadosi
Presidente Associazione Vittime del Dovere Onlus
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