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10 MARZO 2017
COMUNICATO AI SOCI - D.LGS 15 DICEMBRE 2015, N.212 – MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE: VULNERABILITA’ DELLA VITTIMA DEL REATO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE DEL 5 GENNAIO 2016, N.3

Cari Soci,
la presente per condividere con Voi il contenuto delle riforme al nostro sistema penale introdotte dal D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, entrato in vigore il 20 gennaio 2016, finalizzato all’attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
Riteniamo doveroso soffermarci sulla riforma in oggetto, in quanto volta a conferire sistematicità alle numerose disposizioni che, in particolare negli ultimi anni, hanno modificato le prerogative ed i poteri delle persone offese nel contesto processuale.
A titolo esemplificativo si noti, dal testo di legge qui allegato, il cambiamento del concetto giuridico di vittima del reato, a seguito delle evidenti innovazioni introdotte dalla novella di cui all’art. 1 rubricato “Modifiche al Codice di procedura penale” che, al comma 1 lett. a), prevede che dopo il comma 2 dell’art. 90 c.p.p. sia inserito il seguente disposto normativo: 1) «2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore eta’ della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.
Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età e’ presunta, ma soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni processuali.»; 2) al comma 3, dopo le parole: «prossimi congiunti di essa», sono aggiunte le seguenti: «o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente».
La riforma, quindi, inserisce un ampliamento del concetto di “nucleo familiare”, con evidente atteggiamento di apertura alle unioni spirituali non formalizzate; ma soprattutto estende, al minore vittima di reato, le stesse garanzie esistenti per l’imputato minorenne.
Inoltre, alcune prerogative processuali tradizionalmente riservate a determinate categorie di soggetti e più in generale le garanzie di informazione e partecipazione al processo vengono estese alla vittima di reato che non conosca la lingua italiana (cfr. art. 90 bis, c.p.p.);
L’art 90 – quater c.p.p., poi, definisce un nuovo concetto di particolare vulnerabilità della persona offesa, prevedendo che tale condizione debba essere desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica della stessa, anche dal tipo di reato, dalle modalità e dalle circostanze del fatto.
Il decreto, dunque, modifica, la disciplina dell’incidente probatorio e della prova testimoniale attraverso modalità protette, disponendo l’applicazione delle specifiche tutele ivi previste in tutti casi in cui si proceda all’esame di una vittima vulnerabile, indipendentemente dal novero dei reati presupposti che fino ad oggi ne legittimava l’adozione.
La riforma è anche volta ad uniformare i criteri volti a riconoscere lo status di vittima vulnerabile, attraverso una valutazione fondata, in primis, sulle caratteristiche della persona e sul caso concreto:
ai sensi dell’art. 90-quater la condizione di “particolare vulnerabilità” è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede, e si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato Per l’esame del testo di legge completo, si veda il documento ALLEGATO al presente comunicato Confidando che il presente comunicato possa essere un momento di riflessione condivisa su come il nostro ordinamento, stia, nel tempo, dando maggiore importanza alle tematiche e agli spetti collegati alla maggior vulnerabilità di alcune Vittime del reato, colgo occasione per porgere

Cordiali saluti

Emanuela Piantadosi
Presidente Associazione Vittime del Dovere

In allegato: D.LGS. 212 / 2015

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