Cari Associati,
Vi invio, per conoscenza, l’emendamento alla Finanziaria 2009, che la nostra Associazione ha chiesto di presentare ad alcuni Senatori della maggioranza e della minoranza (alleg. 1) e che è stato gentilmente accolto e proposto dai Senatori PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BUGNANO, ASTORE, GIAMBRONE (alleg. 2).
L’emendamento in favore delle Vittime del Dovere sarà nei prossimi giorni all’esame della V Commissione Bilancio.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=16&id=324960&idoggetto=428892
Cordiali saluti
Emanuela Piantadosi
Presidente Associazione Vittime del Dovere
(Allegato 1)
FINANZIARIA 2009
EMENDAMENTO IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE E DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni.
Inoltre alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564,della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata.
Alle Vittime del Dovere e ai loro familiari supersiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d’oro di «Vittima del Dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni.
L’onorificenza è conferita alle vittime del Dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.
Monza, 24/11/2008
ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE
(Allegato 2)
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1209
Senato della Repubblica
XVI LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 1209
presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)
(V. Stampato Camera n. 1713)
approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 novembre 2008
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)
Proposta di modifica n. 2.520 al DDL n. 1209 ART. 2 2.520
PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BUGNANO, ASTORE, GIAMBRONE, PARDI
RESPINTO
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
43-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2,3,4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni.
2. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui al comma 1, sono altresì erogati, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
3. Alle vittime del dovere e ai loro familiari supersiti di cui al comma 1, il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di ''Vittima del dovere'' per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.
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