Care Amiche e cari Amici ,
inoltriamo, per Vostra cortese conoscenza, gli emendamenti al ddl Stabilità 2013, presentati in questi giorni presso la V Commissione Bilancio del Senato dalla Sen. Emanuela Baio su esplicita richiesta della nostra Associazione.
Il primo emendamento n. 3.126 riguarda la soppressione dell’art. 3, comma 13 del ddl Stabilità (nella precedente versione segnalato come art. 12 comma 17) che così prevede:
“13. L’agevolazione (esenzione irpef) di cui all’articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non opera qualora gli emolumenti ivi indicati siano percepiti, a titolo di reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.”
Il secondo emendamento n. 3.133 propone la sostituzione dell’assegno vitalizio di 258,00 € (importo così previsto dall’art. 4, comma 1°, lett. b, D.P.R. n. 243/06) con l’assegno vitalizio di 500,00 € (importo innalzato dall’art. 4 comma 238 Legge 24 dicembre 2003 n. 350) a favore di tutte le Vittime del Dovere.
Ringraziamo la Senatrice Baio per la sensibilità dimostrata verso la tematica delle Vittime del Dovere e per l’attenzione rivolta alle nostre famiglie.
Vi terremo informati sugli esiti della discussione in Senato.
Cordiali saluti
Emanuela Piantadosi
Presidente Associazione Vittime del Dovere
AS 3584
Articolo 3
Emendamento
Sopprimere il comma 13.
Conseguentemente: a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato.
BAIO
AS 3584
Articolo 3
Emendamento
Dopo il comma 13 inserire il seguente: " 13 bis. A partire dal 1 gennaio 2013, alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 è corrisposto l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall’art. 4 comma 238 Legge 24 Dicembre 2003 n. 350 in sostituzione dell’assegno vitalizio di cui sono destinatari ai sensi dell’ art. 4, comma 1°, lett. b, D.P.R. n. 243/06. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato."
BAIO
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