Da anni l'Associazione Vittime del Dovere si batte perché la distinzione ingiusta e incoerente tra vittime in ragione del carnefice sia definitivamente abbandonata.
La categoria originaria delle "vittime del dovere" (Regio Decreto Legge 261/1921) è stata prima affiancata (Legge 466/1980) dalla categoria delle "vittime del terrorismo" e delle "vittime della criminalità organizzata" per poi essere sorpassata in termini di tutela (Legge 206/20014) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie.
In uno Stato di diritto è imprescindibile che i rappresentanti delle Istituzioni, che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività, vengano adeguatamente tutelati.
Negli anni si sono succeduti interventi limitati e parziali di equiparazione che hanno causato differenze tra Vittime, creando gruppi e sottogruppi, e difficoltà applicative che, di fatto, rendono difficile l'effettiva fruizione dei benefici riconosciuti.
Con la presentazione dei disegni di legge cerchiamo di porre un ulteriore tassello sul lungo percorso intrapreso dall'Associazione.
Le proposte di legge da noi richieste, presentate e che si sono succedute negli anni hanno lo scopo di definire la completa equiparazione tra Vittime, dopo oltre dieci anni dalla promessa di "progressiva" equiparazione sancita nella Legge 266 del 2005.
Emendamenti alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria 2008, fatti pervenire tra il 18/11 ed il 28/11/2007 dall’Associazione Vittime del Dovere a numerosi onorevoli di varie aree politiche per la presentazione e discussione presso la V Commissione Bilancio della Camera.
Emendamento all’A.C. 3256
Dopo l’articolo 105 inserire il seguente:
Art. 105 - bis
(Vittime del Dovere e della Criminalità Organizzata)
Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e alle Vittime della Criminalità Organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206 a partire dal 3/8/2004.
Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati i benefici di cui all'articolo 2 della Legge 23 Novembre 1998, n.407.
Emendamento all’A.C. 3256
Dopo l’articolo 105, inserire il seguente:
Art. 105-bis
(Vittime del Dovere e della Criminalità Organizzata)
1. Alle Vittime del Dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed ai loro familiari superstiti, nonchè alle Vittime della Criminalità Organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e dei loro familiari superstiti, con decorrenza dal 3/8/2004.
2. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti sono altresì riconosciuti i benefici già erogati alle vittime della criminalità organizzata di cui all' art. 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 e successive modificazioni.
Sostieni l'associazione!
Fai una donazione con