Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
Equiparazione Vittime

Da anni l'Associazione Vittime del Dovere si batte perché la distinzione ingiusta e incoerente tra vittime in ragione del carnefice sia definitivamente abbandonata.
La categoria originaria delle "vittime del dovere" (Regio Decreto Legge 261/1921) è stata prima affiancata (Legge 466/1980) dalla categoria delle "vittime del terrorismo" e delle "vittime della criminalità organizzata" per poi essere sorpassata in termini di tutela (Legge 206/20014) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie.
In uno Stato di diritto è imprescindibile che i rappresentanti delle Istituzioni, che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività, vengano adeguatamente tutelati.
Negli anni si sono succeduti interventi limitati e parziali di equiparazione che hanno causato differenze tra Vittime, creando gruppi e sottogruppi, e difficoltà applicative che, di fatto, rendono difficile l'effettiva fruizione dei benefici riconosciuti.
Con la presentazione dei disegni di legge cerchiamo di porre un ulteriore tassello sul lungo percorso intrapreso dall'Associazione.
Le proposte di legge da noi richieste, presentate e che si sono succedute negli anni hanno lo scopo di definire la completa equiparazione tra Vittime, dopo oltre dieci anni dalla promessa di "progressiva" equiparazione sancita nella Legge 266 del 2005.

17 NOVEMBRE 2016
COMUNICATO STAMPA - CONTINUANO LE VITTORIE IN CAMPO GIUDIZIALE PER LE VITTIME DEL DOVERE

La Corte di Cassazione in data odierna si è espressa a Sezioni Unite su un'altra spinosa questione relativa alle Vittime del Dovere e, in particolare, ai soggetti equiparati alle Vittime del Dovere.

La notizia ci è appena stata comunicata direttamente dall’Avv. Andrea Bava, amico e professionista che da anni ci affianca nelle lotte a tutela delle Vittime e dei loro familiari.

Con  la  Sentenza n. 23396 del 2016 la Suprema Corte ha, in primo luogo,  statuito, in senso conforme alla sentenza n.23300 del 2016, che la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario poiché si verte in materia di diritti soggettivi e di natura assistenziale, specificando che nessun margine discrezionale spetta all’Amministrazione, né nella valutazione delle infermità invalidanti né nell’accoglimento delle domanda in funzione di un limite di spesa prefissato dalle norme.

Inoltre, di portata decisamente innovativa, è la specifica inerente all’ambito di applicazione dell’art. 1 comma 564 della Legge 23 dicembre 2015 n. 266 che disciplina i casi dei soggetti Equiparati alle Vittime del Dovere.

In particolare la sentenza citata la specifica che per “missione” debba farsi riferimento ad una nozione estensiva, includendo al suo interno ogni attività, incluse quelle addestrative, e che le “particolari condizioni ambientali ed operative” possono ben consistere in una “situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata” .

Rinnoviamo i nostri più sentiti ringraziamenti all’Avv. Bava e gioiamo con lui per questa ennesima vittoria in favore delle Vittime.

Emanuela Piantadosi

Presidente Associazione Vittime del Dovere Onlus

 

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