Da anni l'Associazione Vittime del Dovere si batte perché la distinzione ingiusta e incoerente tra vittime in ragione del carnefice sia definitivamente abbandonata.
La categoria originaria delle "vittime del dovere" (Regio Decreto Legge 261/1921) è stata prima affiancata (Legge 466/1980) dalla categoria delle "vittime del terrorismo" e delle "vittime della criminalità organizzata" per poi essere sorpassata in termini di tutela (Legge 206/20014) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie.
In uno Stato di diritto è imprescindibile che i rappresentanti delle Istituzioni, che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività, vengano adeguatamente tutelati.
Negli anni si sono succeduti interventi limitati e parziali di equiparazione che hanno causato differenze tra Vittime, creando gruppi e sottogruppi, e difficoltà applicative che, di fatto, rendono difficile l'effettiva fruizione dei benefici riconosciuti.
Con la presentazione dei disegni di legge cerchiamo di porre un ulteriore tassello sul lungo percorso intrapreso dall'Associazione.
Le proposte di legge da noi richieste, presentate e che si sono succedute negli anni hanno lo scopo di definire la completa equiparazione tra Vittime, dopo oltre dieci anni dalla promessa di "progressiva" equiparazione sancita nella Legge 266 del 2005.
Riportiamo il testo dell’emendamento al Decreto Milleproroghe, che abbiamo chiesto di presentare alla Camera ai rappresentanti di varie forze politiche.
Misure in favore delle Vittime del Dovere e delle Vittime della Criminalità Organizzata, nonché dei loro familiari superstiti
Al fine della totale ed immediata equiparazione delle Vittime del Dovere e dei loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e delle Vittime della Criminalità Organizzata e dei loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, alle Vittime del Terrorismo, sono erogati alle Vittime del Dovere e della Criminalità Organizzata i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge e precisamente dal 3 agosto 2004. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.
All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 comma 105, le parole “A decorrere dal 1° gennaio 2008” sono sostituite da “ A decorrere dal 3 agosto 2004”. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono inoltre erogati i benefici della legge 23 novembre 1998, n. 407, già percepiti dalle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1998. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.
Alle Vittime del Dovere e ai loro familiari supersiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d’oro di «Vittima del Dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L’onorificenza è conferita alle vittime del Dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.
Ricordiamo che la discussione in aula del decreto è prevista per il giorno 19/2/2008.
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