Da anni l'Associazione Vittime del Dovere si batte perché la distinzione ingiusta e incoerente tra vittime in ragione del carnefice sia definitivamente abbandonata.
La categoria originaria delle "vittime del dovere" (Regio Decreto Legge 261/1921) è stata prima affiancata (Legge 466/1980) dalla categoria delle "vittime del terrorismo" e delle "vittime della criminalità organizzata" per poi essere sorpassata in termini di tutela (Legge 206/20014) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie.
In uno Stato di diritto è imprescindibile che i rappresentanti delle Istituzioni, che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività, vengano adeguatamente tutelati.
Negli anni si sono succeduti interventi limitati e parziali di equiparazione che hanno causato differenze tra Vittime, creando gruppi e sottogruppi, e difficoltà applicative che, di fatto, rendono difficile l'effettiva fruizione dei benefici riconosciuti.
Con la presentazione dei disegni di legge cerchiamo di porre un ulteriore tassello sul lungo percorso intrapreso dall'Associazione.
Le proposte di legge da noi richieste, presentate e che si sono succedute negli anni hanno lo scopo di definire la completa equiparazione tra Vittime, dopo oltre dieci anni dalla promessa di "progressiva" equiparazione sancita nella Legge 266 del 2005.
RIEPILOGO DEI MESSAGGI INPS IN MATERIA DI BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE E DEI LORO FAMILIARI SURERSTITI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 211, LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232.
Cari Soci,
riportandoci ai precedenti comunicati in materia e ai relativi messaggi Inps, che abbiamo già provveduto ad inoltrarvi, riteniamo utile riepilogare il contenuto dei vari chiarimenti diffusi dall’ente, in modo tale da poterVi fornire, allo stato, un quadro unico e complessivo della materia in oggetto.
Con il messaggio n.368 del 26 gennaio 2017 l’Inps ha precisato che, a seguito della riforma contenuta nella Legge di bilancio 2017, i trattamenti pensionistici spettanti alle Vittime del Dovere sono esentati dall’imposta IRPEF nonché dalle addizionali regionali e comunali e ha chiarito quanto segue:
Con il messaggio n. 1412 del 29 marzo 2017 l’ente ha fornito ulteriori precisazioni circa la platea dei soggetti interessati dall’esenzione fiscale. In particolare l’Inps ha precisato che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, sono esenti dall’imposta sui redditi i trattamenti pensionistici spettanti:
Nel messaggio, quindi, l’Inps ha precisato che applicherà il beneficio in maniera restrittiva, corrispondendo l’esenzione solo sulla quota di trattamento pensionistico erogato in favore degli interessati (vittime del dovere e soggetti equiparati, nonché familiari superstiti) in relazione allo specifico evento generatore di status.
Nel medesimo comunicato sono stati indicati anche alcuni aspetti procedurali, in particolare:
Con il messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017 sono state divulgate le istruzioni operative per la definizione delle domande di esenzioni fiscali e il relativo modulo di autocertificazione (all.3).
Con il messaggio n. 3274 del 10 agosto 2017 l’ente, a seguito dei vari quesiti posti in merito alla corretta applicazione dei benefici fiscali in oggetto, ha precisato:
Con il messaggio n. 3505 8 settembre 2017, Inps ha informato gli aventi diritto al beneficio citato, di aver perso la qualifica di sostituto di imposta nelle ipotesi di esenzione IRPEF delle pensioni delle Vittime del dovere e i familiari superstiti. (all.5).
Il fatto che l'Inps abbia perso la qualifica di sostituto d’imposta, quindi, significa che se prima l’ente provvedeva in autonomia ad operare le trattenute sulla pensione ad effettuare l'eventuale conguaglio per i redditi dell'anno successivo (sia in forma di rimborso a favore del contribuente sia come differenza da corrispondere allo Stato) e procedeva alle comunicazioni d'obbligo all'Agenzia delle Entrate, oggi, per tutti coloro che risultano beneficiari dell'ultimo provvedimento di legge, non verranno più fatte tali trattenute, né le relative e successive comunicazioni.
Con il messaggio n. 3820 del 4 ottobre 2017, l’ente, riferendosi al precedente comunicato, tenuto conto che numerosi contribuenti hanno presentato il modello 730/2017 indicando Inps, quale sostituto di imposta, allo scopo di evitare disagi ai pensionati in questione e, considerata l’imminenza del termine per la conclusione delle operazioni riguardanti l’assistenza fiscale, ha comunicato che, su concorde avviso dell’Agenzia delle Entrate, effettuerà, in via straordinaria, i rimborsi o le trattenute derivanti dal modello 730/2017 (all.6).
Confidando di operare sempre al fine di tutelare in modo concreto i Vostri interessi, sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati sui futuri sviluppi normativi in materia.
I miei più cordiali saluti
Emanuela Piantadosi
Presidente Associazione Vittime del Dovere
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