Da anni l'Associazione Vittime del Dovere si batte perché la distinzione ingiusta e incoerente tra vittime in ragione del carnefice sia definitivamente abbandonata.
La categoria originaria delle "vittime del dovere" (Regio Decreto Legge 261/1921) è stata prima affiancata (Legge 466/1980) dalla categoria delle "vittime del terrorismo" e delle "vittime della criminalità organizzata" per poi essere sorpassata in termini di tutela (Legge 206/20014) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie.
In uno Stato di diritto è imprescindibile che i rappresentanti delle Istituzioni, che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività, vengano adeguatamente tutelati.
Negli anni si sono succeduti interventi limitati e parziali di equiparazione che hanno causato differenze tra Vittime, creando gruppi e sottogruppi, e difficoltà applicative che, di fatto, rendono difficile l'effettiva fruizione dei benefici riconosciuti.
Con la presentazione dei disegni di legge cerchiamo di porre un ulteriore tassello sul lungo percorso intrapreso dall'Associazione.
Le proposte di legge da noi richieste, presentate e che si sono succedute negli anni hanno lo scopo di definire la completa equiparazione tra Vittime, dopo oltre dieci anni dalla promessa di "progressiva" equiparazione sancita nella Legge 266 del 2005.
Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (A.C. 4444) - Nuovi provvedimenti in favore delle Vittime del Terrorismo.
Cari Soci,
la presente per aggiornarVi in merito all’attività parlamentare più recente.
In particolare riteniamo doveroso renderVi edotti dei contenuti del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (A.C. 4444), resentato il 24 Aprile 2017 e in discussione, oggi, in assemblea alla Camera.
Nelle scorse settimana, abbiamo provveduto ad esaminare i contenuti del testo del disegno di legge, chiedendo e confidando che lo stesso contenesse delle proposte di riforma, anche a carattere finanziario, necessari ad ottenere un adeguamento a 500,00 €, in via amministrativa, dell’assegno vitalizio per le vittime del Dovere.
Infatti, nonostante la statuizione di cui all’ormai nota Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 7761/2017, i Ministeri competenti stanno eccependo che il principio di diritto non può trovare applicazione diretta, in ragione della necessità di intervenire, sulla materia, con norme interpretative/modificative e con misure di carattere finanziario, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’adeguamento.
Preso atto di tale orientamento ci siamo subito messi all’opera, anche per il tramite dei parlamentari che ci sostengono per studiare le opportune proposte emendative da presentare.
Purtroppo, nonostante, l’impegno profuso nel seguire i lavori in parlamento e nel richiedere agli uffici preposti di intervenire in modo tempestivo affinchè si ponesse fine a questa situazione illegittima, abbiamo avuto notizia che nella seduta del 30 maggio il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.
Di contro, abbiamo avuto modo di appurare che la norma contiene solo alcuni articoli rivolti alle vittime del terrorismo, senza alcuna menzione alle altre categorie.
Il testo, infatti, introduce ulteriori e nuove norme di favore, per le vittime del terrorismo ( art. 3 commi 4 ter e ss.) di cui riportiamo in seguito gli articoli di interesse: 4-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ttenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407”.
4-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori.
4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, valutato in 417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2019, a 820.000 euro per l'anno 2020, a 1.163.000 euro per l'anno 2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000 euro per l'anno 2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000 euro per l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 4-quinquies, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12- quater,della legge 31 dicembre 2009, n. 196» Pertanto l’articolato assicura che ai trattamenti pensionistitci diretti delle vittime del terrorismo spetta ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e in ogni caso ai suddetti trattamenti si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente.
Riteniamo necessario informare i nostri associati Vittime del terrorismo di tali lavori, cogliendo l’occasione per ricordare a tutti che stiamo continuando a cercare nuove strade per dare pronta e concreta tutela alla problematica relativa all’adeguamento dell’assegno vitalizio, in favore delle vittime del Dovere, materia questa, già oggetto, nel corso degli anni, di diversi emendamenti e interrogazioni parlamentari, formulate dalla nostra Onlus.
Cordiali saluti
Ufficio Legale
Associazione Vittime del Dovere Onlus
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