Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
Equiparazione Vittime

Da anni l'Associazione Vittime del Dovere si batte perché la distinzione ingiusta e incoerente tra vittime in ragione del carnefice sia definitivamente abbandonata.
La categoria originaria delle "vittime del dovere" (Regio Decreto Legge 261/1921) è stata prima affiancata (Legge 466/1980) dalla categoria delle "vittime del terrorismo" e delle "vittime della criminalità organizzata" per poi essere sorpassata in termini di tutela (Legge 206/20014) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie.
In uno Stato di diritto è imprescindibile che i rappresentanti delle Istituzioni, che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività, vengano adeguatamente tutelati.
Negli anni si sono succeduti interventi limitati e parziali di equiparazione che hanno causato differenze tra Vittime, creando gruppi e sottogruppi, e difficoltà applicative che, di fatto, rendono difficile l'effettiva fruizione dei benefici riconosciuti.
Con la presentazione dei disegni di legge cerchiamo di porre un ulteriore tassello sul lungo percorso intrapreso dall'Associazione.
Le proposte di legge da noi richieste, presentate e che si sono succedute negli anni hanno lo scopo di definire la completa equiparazione tra Vittime, dopo oltre dieci anni dalla promessa di "progressiva" equiparazione sancita nella Legge 266 del 2005.

11 MARZO 2021
COMUNICATO STAMPA - RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE L’APPLICABILITA’ DEL D.P.R. 181/09 ALLE VITTIME DEL DOVERE

Oggi la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, giudicando su un caso patrocinato dall’Avv. Andrea Bava, Socio Onorario e Consulente della nostra Associazione, ha deciso di rimettere alle Sezioni Unite la questione della piena applicabilità del D.P.R.181/09, già prevista per le vittime del terrorismo ante 2004, anche a tutte le altre categorie escluse, in particolate alle Vittime del Dovere.

La decisione prende spunto dalla recentissima sentenza, sempre della Sezione Lavoro n. 11010/20, che aveva limitato tali più favorevoli criteri alle sole vittime del terrorismo valutate prima della legge 206/04.

La Corte ha rilevato che in effetti la precedente decisione presenta “talune criticità”, in particolare accennando al fatto che essa aveva erroneamente ritenuto sussistere una ratio limitativa alle sole vittime già valutate in tempi antecedenti, basandosi sull’esigenza di rimediare all’inflazione.

Tuttavia, i benefici sono già muniti di un sistema di rivalutazione Istat e non hanno bisogno di una integrazione apposita, pertanto la “rivalutazione” di cui parla la norma si riferisce invece agli aspetti medico legali che, in quanto tali, valgono per tutti, essendo irrazionale trattare diversamente persone nella stessa situazione.

La Corte ha anche preso atto della giurisprudenza di merito e della funzione dell’art. 6 Legge 206/04, che prefigurando i nuovi e più favorevoli criteri, poi forniti in concreto dal DPR 181/09, voleva fornire una disciplina univoca per tutte le vittime.

Poiché tale ipotesi porterebbe dunque ad una applicazione generalizzata del DPR 181/09 (ossia, proprio ciò che da anni le Vittime del Dovere stanno chiedendo), andando contro ad un precedente recentissimo della stessa Sezione, la Cassazione ha dunque deciso di affidare la risposta a tale spinoso problema alle Sezioni Unite.

“Confidiamo nella celere risoluzione di questa annosa questione” dichiara il Presidente Emanuela Piantadosi “ringraziamo l’Avv. Andrea Bava per la sua pionieristica professionalità in controversie e criticità apparentemente insormontabili per le famiglie delle Vittime e perché grazie alla sua competenza riesce a ottenere giustizia per il singolo e a fornire giurisprudenza per tutta la categoria delle Vittime del Dovere.”

ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE

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