Da anni l'Associazione Vittime del Dovere si batte perché la distinzione ingiusta e incoerente tra vittime in ragione del carnefice sia definitivamente abbandonata.
La categoria originaria delle "vittime del dovere" (Regio Decreto Legge 261/1921) è stata prima affiancata (Legge 466/1980) dalla categoria delle "vittime del terrorismo" e delle "vittime della criminalità organizzata" per poi essere sorpassata in termini di tutela (Legge 206/20014) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie.
In uno Stato di diritto è imprescindibile che i rappresentanti delle Istituzioni, che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività, vengano adeguatamente tutelati.
Negli anni si sono succeduti interventi limitati e parziali di equiparazione che hanno causato differenze tra Vittime, creando gruppi e sottogruppi, e difficoltà applicative che, di fatto, rendono difficile l'effettiva fruizione dei benefici riconosciuti.
Con la presentazione dei disegni di legge cerchiamo di porre un ulteriore tassello sul lungo percorso intrapreso dall'Associazione.
Le proposte di legge da noi richieste, presentate e che si sono succedute negli anni hanno lo scopo di definire la completa equiparazione tra Vittime, dopo oltre dieci anni dalla promessa di "progressiva" equiparazione sancita nella Legge 266 del 2005.
Cari Soci,
portiamo alla Vostra attenzione, in calce alla presente, gli emendamenti presentati alla Legge di Bilancio 2022 dalla Senatrice Elisabetta Rauti su richiesta dell’Associazione Vittime del Dovere.
Ringraziamo la Senatrice Rauti che si è sempre distinta per l’attenzione dimostrata alle proposte da noi formulate. Con la Sua spiccata sensibilità si è sempre fatta parte attiva affinché le istanze delle Vittime venissero poste all’attenzione del Parlamento.
Vi terremo informati su eventuali ulteriori emendamenti inerenti alla tematica inoltrati a tutti i gruppi parlamentari. Confidiamo che il Governo finalmente dia soddisfazione alle richieste così formalizzate e ribadite in oltre un decennio.
Con i migliori saluti
Associazione Vittime del Dovere
A.S. 2448
Emendamento
Articolo 189
RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 189-bis
«1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell’articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.»
A.S. 2448
Emendamento
Articolo 189
RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 189-bis
A.S. 2448
Emendamento
Articolo 189
RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 189-bis
A.S. 2448
Emendamento
Articolo 189
RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 189-bis
A.S. 2448
Emendamento
Articolo 189
RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 189-bis
L’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'interno», apportare le seguenti variazioni:
2022: – 50.000.000;
2023: – 10.000.000;
2024: – 10.000.000.
A.S. 2448
Emendamento
Articolo 189
RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 189-bis
Per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti è ristabilito il numero e l’importo sulla base dello stanziamento indicato dall’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Per il triennio 2022-2024 l’autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all’art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 è incrementata di 250.000,00 euro annui.
A.S. 2448
Emendamento
Articolo 189
RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 189-bis
A.S. 2448
Emendamento
Articolo 189
RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 189-bis
I benefici di cui alla Legge 20 ottobre 1990, n. 302, Legge 23 novembre 1998, n. 407, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e Legge 3 agosto 2004, n. 206 nonché del DPR 7 Luglio 2006, n. 243 si attribuiscono in ragione della percentuale unica d’invalidità, comprensiva dell’invalidità permanente, del danno biologico e del danno morale, risultante dall’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.
In relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 l’articolo 4, comma 1° lett. c, punto 1 si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, anche per successivo intervenuto aggravamento, si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.
A.S. 2448
Emendamento
Articolo 189
RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 189-bis
A.S. 2448
Emendamento
Articolo 189
RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 189-bis
Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Presidente della Repubblica concede la medaglia d’oro di «Vittima del Dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L’onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere ovvero alle Vittime della criminalità organizzata in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del dovere.
A.S. 2448
Emendamento
Articolo 189
RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 189-bis
A.S. 2448
Emendamento
Articolo 189
RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 189-bis
Sostieni l'associazione!
Fai una donazione con