Da anni l'Associazione Vittime del Dovere si batte perché la distinzione ingiusta e incoerente tra vittime in ragione del carnefice sia definitivamente abbandonata.
La categoria originaria delle "vittime del dovere" (Regio Decreto Legge 261/1921) è stata prima affiancata (Legge 466/1980) dalla categoria delle "vittime del terrorismo" e delle "vittime della criminalità organizzata" per poi essere sorpassata in termini di tutela (Legge 206/20014) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie.
In uno Stato di diritto è imprescindibile che i rappresentanti delle Istituzioni, che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività, vengano adeguatamente tutelati.
Negli anni si sono succeduti interventi limitati e parziali di equiparazione che hanno causato differenze tra Vittime, creando gruppi e sottogruppi, e difficoltà applicative che, di fatto, rendono difficile l'effettiva fruizione dei benefici riconosciuti.
Con la presentazione dei disegni di legge cerchiamo di porre un ulteriore tassello sul lungo percorso intrapreso dall'Associazione.
Le proposte di legge da noi richieste, presentate e che si sono succedute negli anni hanno lo scopo di definire la completa equiparazione tra Vittime, dopo oltre dieci anni dalla promessa di "progressiva" equiparazione sancita nella Legge 266 del 2005.
L’Associazione Vittime del Dovere è lieta di informare che oggi la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha finalmente riconosciuto che la domanda volta al riconoscimento di status di Vittima del Dovere non è soggetta a prescrizione.
L’Avv. Andrea Bava, Socio Onorario e Consulente della nostra Associazione, ha trattato in data 2 febbraio 2022, in Corte di Cassazione la spinosa questione.
I Ministeri, ormai da anni, sostenevano la prescrizione del diritto a presentare la domanda di riconoscimento di status di Vittima del Dovere ove decorsi 10 anni ( termine di prescrizione ordinario) dalla data dell’evento ovvero dalla data di entrata in vigore della Legge 266/2005 e del DPR 243/2006, qualora l’evento fosse ad essa antecedente.
Tale eccezione è stata dichiarata infondata dalla Suprema Corte che, analizzando minuziosamente l’evoluzione normativa e sociale, è giunta a riconoscere l’imprescrittibilità dell’azione volta all’accertamento dello status di Vittima.
L’Avv. Andrea Bava così dichiara “Finalmente la Cassazione ha risolto un problema importantissimo per tutti coloro che si sono visti respingere la domanda sulla base della tesi della prescrizione del diritto. Stabilendo il principio della imprescrittibilità del diritto, con prescrizione dei soli ratei arretrati oltre il decennio antecedente alla domanda, la Corte di Cassazione ha finalmente posto fine a un’ingiustizia che stava colpendo migliaia di persone.”
“È con sentita riconoscenza che ringraziamo l’Avvocato Andrea Bava per la costante passione e professionalità con cui sostiene le battaglie condotte dalle famiglie delle vittime del dovere con l’intento di superare le difficoltà riscontrate nel lungo percorso volto ad ottenere quella tutela e quella giustizia che spesso vengono negate in via amministrativa. Un altro importante obiettivo è stato raggiunto” ha concluso il Presidente dell’Associazione Vittime del Dovere, Emanuela Piantadosi.
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