Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
Equiparazione Vittime

Da anni l'Associazione Vittime del Dovere si batte perché la distinzione ingiusta e incoerente tra vittime in ragione del carnefice sia definitivamente abbandonata.
La categoria originaria delle "vittime del dovere" (Regio Decreto Legge 261/1921) è stata prima affiancata (Legge 466/1980) dalla categoria delle "vittime del terrorismo" e delle "vittime della criminalità organizzata" per poi essere sorpassata in termini di tutela (Legge 206/20014) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie.
In uno Stato di diritto è imprescindibile che i rappresentanti delle Istituzioni, che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività, vengano adeguatamente tutelati.
Negli anni si sono succeduti interventi limitati e parziali di equiparazione che hanno causato differenze tra Vittime, creando gruppi e sottogruppi, e difficoltà applicative che, di fatto, rendono difficile l'effettiva fruizione dei benefici riconosciuti.
Con la presentazione dei disegni di legge cerchiamo di porre un ulteriore tassello sul lungo percorso intrapreso dall'Associazione.
Le proposte di legge da noi richieste, presentate e che si sono succedute negli anni hanno lo scopo di definire la completa equiparazione tra Vittime, dopo oltre dieci anni dalla promessa di "progressiva" equiparazione sancita nella Legge 266 del 2005.

15 MARZO 2023
COMUNICATO STAMPA - CORTE DI CASSAZIONE: NON SI PUO’ PRETENDERE DALLE VITTIME LA PROVA DEL NESSO CAUSALE TRA ESPOSIZIONE AD AGENTI NOCIVI E INFERMITA’ CONTRATTE

L’Associazione Vittime del Dovere è lieta di informare che ieri la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, è intervenuta sull’ennesima errata interpretazione della normativa prevista a favore delle Vittime del Dovere.

L’ Avv. Andrea Bava, Socio Onorario, Consulente della nostra Associazione e patrocinatore della causa, ha così affermato:

“Con la storica sentenza n. 7409/23, pubblicata oggi, la Corte di Cassazione ha finalmente affermato che per i militari ammalatisi (sia di malattie in genere che di infermità tumorali) dopo essere stati esposto in missione in teatri operativi bellici, luoghi di stoccaggio munizionamento, poligoni di tiro vale il principio della presunzione di spettanza dei benefici come Vittime del Dovere.

La Cassazione ha chiarito che nella particolare materia assistenziale in tema - popolarmente riferibile all’uranio impoverito ma applicabile a una casistica molto ampia - la normativa speciale contenuta nel Nuovo Codice dell’Ordinamento Militare evita di dover dare la prova, invero diabolica, del nesso causale, essendo invece l’Amministrazione a potersi esimere dal riconoscere lo status e i conseguenti benefici dando la prova della riconducibilita’ della malattia a cause estranee al servizio.

Questa sentenza finalmente porra‘ fine alla disperata situazione di tante famiglie, ritrovatesi a combattere contro lo Stato dopo che un loro congiunto si è ammalato, spesso mortalmente, perché incombeva sui malati tale gravosa prova. Questa sentenza giunge a chiudere un cerchio, confermando una linea interpretativa che negli anni si è sempre più sviluppata nella giurisprudenza di merito, e che ora è confermata dalla Suprema Corte.”

Rinnoviamo i nostri ringraziamenti all’Avvocato Andrea Bava per la determinazione e la professionalità con cui affianca la nostra Associazione, portando avanti "cause pilota" per la tutela dei diritti delle vittime e dei loro congiunti. Apprezziamo profondamente l'attività e la collaborazione dimostrata concretamente dall' Avv. Bava perché le sue vittorie, per la nostra Associazione, rappresentano l'affermazione dei nostri diritti, quali invalidi e familiari di Vittime del Dovere.

ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE

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