Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
Equiparazione Vittime

Da anni l'Associazione Vittime del Dovere si batte perché la distinzione ingiusta e incoerente tra vittime in ragione del carnefice sia definitivamente abbandonata.
La categoria originaria delle "vittime del dovere" (Regio Decreto Legge 261/1921) è stata prima affiancata (Legge 466/1980) dalla categoria delle "vittime del terrorismo" e delle "vittime della criminalità organizzata" per poi essere sorpassata in termini di tutela (Legge 206/20014) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie.
In uno Stato di diritto è imprescindibile che i rappresentanti delle Istituzioni, che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività, vengano adeguatamente tutelati.
Negli anni si sono succeduti interventi limitati e parziali di equiparazione che hanno causato differenze tra Vittime, creando gruppi e sottogruppi, e difficoltà applicative che, di fatto, rendono difficile l'effettiva fruizione dei benefici riconosciuti.
Con la presentazione dei disegni di legge cerchiamo di porre un ulteriore tassello sul lungo percorso intrapreso dall'Associazione.
Le proposte di legge da noi richieste, presentate e che si sono succedute negli anni hanno lo scopo di definire la completa equiparazione tra Vittime, dopo oltre dieci anni dalla promessa di "progressiva" equiparazione sancita nella Legge 266 del 2005.

29 MAGGIO 2024
Comunicato stampa - “CORTE DI CASSAZIONE: L’ESENZIONE IRPEF SI APPLICA A QUALSIASI TRATTAMENTO PENSIONISTICO CORRISPOSTO ALLE VITTIME DEL DOVERE”

L’Associazione Vittime del Dovere è lieta di informare che oggi la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha finalmente riconosciuto che l’esenzione Irpef, prevista dall’art. 1, comma 211, della Legge n. 232/2016, si applica a qualsiasi trattamento pensionistico corrisposto a soggetto rientrante nella categoria delle Vittime del Dovere.

L’ Avv. Andrea Bava, Socio Onorario e Consulente della nostra Associazione, ha trattato in Corte di Cassazione la ormai nota e spinosa questione, giungendo a ottenere giustizia per tutte le Vittime del Dovere.

In virtù dell'art. 1 comma 211, Legge n. 232/16 (entrata in vigore il 01.01.2017) era stata introdotta la norma che prevede “ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, (…) si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.”

Purtroppo l’INPS, sostituto d’imposta per i trattamenti previdenziali, ha stabilito con successivi messaggi che l’esenzione sarebbe stata applicata esclusivamente ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell'interessato e traenti origine dall'evento lesivo: dunque, le sole pensioni privilegiate.

Sono pertanto seguiti numerosi rigetti da parte dell’INPS a tutti coloro che, invalidi o superstiti, non fossero titolari di pensione privilegiata diretta, indiretta o di reversibilità collegata all’evento.

L’Agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto l’interpretazione restrittiva dell’Istituto Previdenziale, ponendo quindi le Vittime di fronte alla necessità, ormai ricorrente, di impugnare tali provvedimenti penalizzanti.

I primi segnali positivi sono giunti a macchia di leopardo dalle Commissioni Tributarie Regionali, ma la questione vede finalmente la sua definizione, con esito favorevole per tutte le Vittime, inclusi gli equiparati e i superstiti delle Vittime.

L’Avv. Andrea Bava così dichiara “La Cassazione ha chiarito in via definitiva l’erronea applicazione della normativa operata dall’INPS e dall’ADE e di cui ho evidenziato la illegittimità già dalla prima nota pubblicata.

La Suprema Corte ha sancito che il beneficio ha natura soggettiva e l’esenzione si applica a tutte le pensioni di pertinenza delle Vittime del Dovere e loro familiari superstiti: in particolare, per le Vittime del Dovere ferite si prescinde dal grado di invalidità riconosciuto (anche 1%); si applica altresì alle pensioni personali dei superstiti delle Vittime del Dovere e dunque anche ai trattamenti che sono frutto del loro lavoro.

In conclusione è stata posta la parola fine a un’ingiustizia che stava colpendo migliaia di persone.”

Il Presidente Emanuela Piantadosi e tutto il Consiglio Direttivo si complimentano con l'Avv. Andrea Bava per l'ottimo risultato ottenuto in via giudiziale per le tutele purtroppo mai riconosciute, nonostante anni di battaglie, in via amministrativa o politico - legislativa.

Ringraziamo come sempre l’Avvocato Andrea Bava che con perizia e professionalità, oltre che una non comune sensibilità, sostiene le Vittime nel percorso, spesso complesso e tortuoso, che conduce al riconoscimento dei diritti loro spettanti e sempre troppo spesso calpestati da interpretazioni restrittive.

ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE

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