Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
Equiparazione Vittime

Da anni l'Associazione Vittime del Dovere si batte perché la distinzione ingiusta e incoerente tra vittime in ragione del carnefice sia definitivamente abbandonata.
La categoria originaria delle "vittime del dovere" (Regio Decreto Legge 261/1921) è stata prima affiancata (Legge 466/1980) dalla categoria delle "vittime del terrorismo" e delle "vittime della criminalità organizzata" per poi essere sorpassata in termini di tutela (Legge 206/20014) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie.
In uno Stato di diritto è imprescindibile che i rappresentanti delle Istituzioni, che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività, vengano adeguatamente tutelati.
Negli anni si sono succeduti interventi limitati e parziali di equiparazione che hanno causato differenze tra Vittime, creando gruppi e sottogruppi, e difficoltà applicative che, di fatto, rendono difficile l'effettiva fruizione dei benefici riconosciuti.
Con la presentazione dei disegni di legge cerchiamo di porre un ulteriore tassello sul lungo percorso intrapreso dall'Associazione.
Le proposte di legge da noi richieste, presentate e che si sono succedute negli anni hanno lo scopo di definire la completa equiparazione tra Vittime, dopo oltre dieci anni dalla promessa di "progressiva" equiparazione sancita nella Legge 266 del 2005.

17 OTTOBRE 2012
Considerazioni riguardanti il disegno di legge di stabilità

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Apprendiamo il fatto che l’appello inviato dalla nostra Associazione al Governo, in particolare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (comunicato stampa del 10-10-2012 http://www.vittimedeldovere.it/inevidenza.php?id=547), sia stato accolto, eliminando nel testo definitivo del Disegno di legge di stabilità, attualmente all’esame del Parlamento, la tassabilità Irpef delle pensioni e delle indennità di invalidità, annunciata inizialmente nel comunicato ufficiale del Consiglio dei Ministri n. 49/2012 del 9 ottobre 2012. Tuttavia l’art. 12, comma 17 abroga il riconoscimento dell’esenzione dall’IRPEF delle pensioni di guerra e degli altri redditi indicati nell’articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in capo ai soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000.

( Disegno di legge di stabilità http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/def.pdf)

Questa imposizione interesserà le pensioni di guerra, comunque denominate, le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare. La stessa previsione riguarderà le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali e le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio (Corte Costituzionale n. 387 del 4-11 luglio 1989).

A tal proposito l’Associazione intende ricordare che, ai sensi dell’art. 5 Legge 8 agosto 1991, n. 261, "Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto (Testo materia di Pensioni di Guerra), per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali".

La natura risarcitoria delle somme percepite imporrebbe l’esenzione da qualsiasi tassazione, ai sensi dell’art. 6 comma 2 TUIR, poiché non hanno una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente, ma sono elargite in segno di solidarietà dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto e per espressa previsione normativa sono escluse da tassazione le indennità liquidate a titolo di invalidità permanente o per morte, anche se elargite in sostituzione e per la perdita di redditi.

Appare evidente che il riconoscimento del valore dei Servitori dello Stato e la vicinanza alle Vittime di Guerra, cede il passo alle valutazioni di cassa.

L’Associazione promuoverà in sede parlamentare idonee richieste di emendamento della suddetta previsione normativa, ritenendo ingiusta la tassazione di somme risarcitorie riconosciute a favore delle Vittime di Guerra e di pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia ovvero di soprassoldi connessi alle Medaglie al Valor Militare.

Emanuela Piantadosi

Presidente Associazione di Volontariato Onlus Vittime del Dovere

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