Cari Amici,
con la presente vogliamo portare alla Vostra cortese attenzione alcune disposizione previste dalla Legge di Stabilità 2015, approvata dalla Camera in via definitiva in data 22 dicembre 2014 (C. 2679-bis-B) e senza alcuna ulteriore modifica.
Il testo finale è quello del maxiemendamento presentato dal Governo a Palazzo Madama con voto di fiducia.
Il suddetto disegno di legge dispone alcuni interventi che coinvolgono le Vittime del terrorismo in particolare (in allegato):
- comma 163.
Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
« 1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell’articolo 3, per i soli
dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato
domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa
riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall’invalido all’atto del pensionamento, ove più favorevole ».
- comma 164.
Dopo il comma 1-bis dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
« 1-ter. I benefìci previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all’evento terroristico. Se l’invalido contrae matrimonio
dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi ».
- comma 165.
All’articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: « Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione
assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell ’invalido sia aperta al momento dell’evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni
temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue » (in allegato testo coordinato).
Sarà nostra cura tenerVi aggiornati in merito ad eventuali applicazioni delle disposizioni sopra evidenziate.
Lieti di vedere chiariti alcuni aspetti relativi ai benefici previdenziali previsti in favore delle Vittime del terrorismo, tuttavia prendiamo atto del fatto che non siano stati approvati provvedimenti
concreti tesi all’equiparazione delle Vittime del Dovere alle Vittime del terrorismo, come già anticipato nel comunicato del 21 dicembre (in allegato).
Comunque malgrado le perorazioni presso i parlamentari più sensibili, malgrado i quasi quotidiani contatti diretti presso ogni competente sede, malgrado le defatiganti attese, per poter esporre la
delicata tematica, nella sale d’aspetto di chi dovrebbe muoversi a riscontro di legittime aspettative, malgrado ogni più estenuante impegno, ancora una volta tutto ciò non fiaccherà la mia o meglio la
nostra volontà di vedere affermati i nostri diritti.
E’ comunque importante sottolineare che l’Associazione Vittime del Dovere, riunisce i congiunti dei caduti e gli invalidi, appartenenti alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate e alla Magistratura,
colpiti da criminalità comune, da criminalità organizzata, da terrorismo, unitamente ai soggetti equiparati. La nostra Associazione pertanto, a differenza della legislazione italiana, non opera
alcuna distinzione tra i rappresentanti delle Istituzioni che si sono sacrif icati per servire lo Stato.
L’Associazione proseguirà il suo cammino per arrivare all’eliminazione di ogni discriminazione ancora in essere, percorrendo tutte le vie possibili al fine di dare pari dignità a chi ha dato tanto al nostro Paese
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Cordiali saluti
Emanuela Piantadosi
Presidente Associazione Vittime del Dovere
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