Cari Soci,
come già comunicatoVi in sede di assemblea ordinaria del 5 aprile 2014, in data 21 novembre 2013 era stato sollevato un quesito dal Ministero dell’Interno avanti il Consiglio di Stato, avente ad oggetto i criteri che le C.M.O. devono adottare in ambito di valutazioni medico legali, in applicazione della normativa riguardante le Vittime del Dovere, terrorismo e criminalità organizzata.
A seguito del procedimento pendente avanti il Consiglio di Stato l’Associazione, per il tramite del Ministero dell’Interno aveva trasmesso, in data 21 gennaio 2014, atto di intervento.
In data 23 ottobre 2015 è stato emanato il parere del Consiglio di Stato, sezione Prima, il cui contenuto è stato così riassunto dalla responsabile del nostro Ufficio Legale Avv. Sabrina Mariotti.
Il Ministero dell’interno ha rilevato che, nell’applicazione della normativa concernente l’estensione alle vittime del dovere ed equiparati dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità, sono emerse alcune incertezze interpretative riguardo i criteri di valutazione delle commissioni mediche ospedaliere e in particolare il Ministero dell’Interno sottolinea:
a) la necessità che le valutazioni medico-legali dell’invalidità permanente siano espresse con un’unica percentuale, anche nel caso dell’art. 5 del d.P.R. n. 243 del 2006.
b) la possibilità di conteggiare il danno morale per tutte le categorie di vittime, anche in sede di prima valutazione dell’invalidità permanente;
c) la possibilità di valutare per le vittime del dovere e soggetti equiparati, nonché per le vittime della criminalità organizzata gli aggravamenti dell’invalidità permanente;
d) la possibilità di restituire alle commissioni mediche ospedaliere dei verbali non conformi alle valutazioni del Consiglio di Stato per i procedimenti in itinere.
Il Ministero dell’Interno, favorendo un’interpretazione logica–sistematica, propone soluzioni favorevoli all’estensione tout court del DPR 181 del 2009 alle Vittime del Dovere, agli equiparati e alle vittime della criminalità organizzata.
Tuttavia il Consiglio di Stato, aderendo al parere pervenuto dal Ministero della Difesa, che predilige l’interpretazione letterale delle norme, ha espresso le seguenti conclusioni:
a) Viene recepita l’esigenza segnalata dal Ministero dell’Interno affinché l’invalidità permanente e il danno biologico siano espressi con un’unica percentuale poichè la formula dettata dal DPR 181 del 2009 (IC = DB + DM + (IP - DB) “si presta ad essere utilizzata anche per il calcolo dell’invalidità complessiva nel caso in cui non ricorrano i presupposti per la valutazione del danno morale”.
b) La possibilità di valutazione del danno morale e dell’aggravamento è consentita esclusivamente nei confronti delle vittime del terrorismo, già indennizzate prima dell’entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, nonché alla vittime del dovere di cui alla legge 27 ottobre 1973 n. 628 (appartenenti ai corpi di polizia deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico), e della legge 13 agosto 1980, n. 466 (magistrati,vigili del fuoco e militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso e cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche), in quanto uniche indennizzate prima del 1° gennaio 2006, data di estensione alle vittime del dovere del benefico in esame ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006.
c) I benefici previsti dalle disposizioni di legge a favore delle diverse categorie di vittime hanno carattere indennitario, sono previsti a vita in misura predeterminata purché l’interessato abbia riportato un’invalidità uguale o superiore al 25%, e non prevedono la possibilità di riliquidazione a seguito di aggravamento.
d) Alla C.M.O. potranno essere inviate le richieste di riesame soltanto per i giudizi relativi a pratiche ancora pendenti, per le quali detti organi collegiali non abbiano espresso una percentuale unica d’invalidità, nei casi in cui la stessa sia normativamente prescritta.
Infine il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno disporre la trasmissione del parere al Presidente del Consiglio dei Ministri poiché ritiene ricorra l’ipotesi di cui all’art. 58 del regio decreto 21 aprile 1944 n. 444 (“[q]uando dall’esame degli affari discussi dal Consiglio di Stato risulti che la legislazione vigente è in parte oscura, imperfetta od incompleta, il Consiglio ne fa rapporto al Capo del Governo”).
Nonostante il Consiglio di Stato abbia espresso un parere che si ritiene discutibile, sotto vari profili, ha comunque evidenziato che la normativa in materia di Vittime è incompleta e, in parte, non chiara.
Si auspica, quindi, che la determinazione del Consiglio di Stato di trasmettere il parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, sia un ulteriore segno della necessità imminente di dare spazio alle riforme normative, per le quali da anni l’Associazione si batte.
In ogni caso l’Associazione in questi giorni ha chiesto ad alcuni parlamentari, sensibili alla tematica delle Vittime del Dovere, di presentare emendamenti alla Legge di Stabilità volti all’equiparazione; inoltre, così come già proposto l’anno scorso, si è stilato un emendamento specifico in materia di valutazioni medico-legali.
Vi terremo aggiornati.
Cordiali saluti
Emanuela Piantadosi
Presidente Associazione di volontariato Vittime del Dovere Onlus
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