La Legge di Bilancio prevede dal prossimo anno l’esenzione IRPEF per le pensioni dirette, indirette e di reversibilità erogate nei confronti delle vittime del dovere e loro superstiti.
Esenzione Irpef completa per le pensioni dirette, indirette e di reversibilità erogate nei confronti delle cd. vittime del dovere. Lo prevede l'articolo, co. 211 della Legge di bilancio 2017 approvata la scorsa settimana dal Senato in via definitiva. L'articolo appena citato recita, infatti, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi.
La completa esenzione Irpef si applicherà pertanto, in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell'Inps, in primo luogo alle pensioni di reversibilità per i superstiti dei caduti ex art. 2 co. 5 della legge 407/98; alle pensioni privilegiate dirette di prima categoria con assegno di superinvalidità dei feriti di cui all'articolo 100 del Dpr 1092/1973, ex art. 2 co. 6 della legge 407/98; alle pensioni privilegiate dirette degli invalidi, senza limiti di percentuale, ex art. 3 comma 2 di cui alla legge 206/04 nonchè alle pensioni privilegiate indirette spettanti ai superstiti limitatamente al coniuge, ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori ex art. 3 co. 2 di cui alla legge 206/04. La speciale elargizione prevista dalla legge 466/1980 è già infatti esente dal prelievo Irpef.
Si rammenta che l'articolo 1, co. 563 della legge 266/2005 definisce come vittime del dovere i magistrati e forze dell'ordine, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'. Sono equiparati coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Associazione Vittime del Dovere: Ora equiparare i benefici
Positivo il giudizio dell’Associazione Vittime del Dovere che tuttavia ha espresso il proprio rammarico per il mancato esame del testo da parte del Senato, con conseguente impossibilità di inserimento degli ulteriori emendamenti tesi ad equiparare i benefici delle Vittime del Dovere a quelli attualemente previsti per le Vittime del Terrorismo, una delle principali rivendicazioni dell'Associazione. La Presidente dell'Associazione, Emanuela Piantadosi, ha assicurato pertanto l’impegno dell’Associazione con il prossimo Esecutivo affinchè il ddl 1715 necessario per eliminare alla radice ogni tipo di discriminazione che ancora colpisce le Vittime del Dovere, "sia preso in considerazione immediatamente e venga approvato senza ulteriori ritardi, attribuendo così la giusta considerazione a chi ha dato la vita per lo Stato".
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