Messaggio 09 marzo 2018, n. 1073 “Conguaglio fiscale di fine anno 2017 e rilascio e trasmissione in modalità telematica delle Certificazioni Uniche Sintetiche (CUS) 2018. Rettifiche fiscali. Precisazioni in merito alle vittime del dovere”
Cari Soci,
riportandoci ai precedenti comunicati in materia e ai relativi messaggi Inps, che abbiamo già provveduto a inoltrarvi e che sono stati oggetto di un comunicato riepilogativo del 3 novembre 2017, che alleghiamo, riteniamo opportuno informarvi del contenuto del messaggio dell’INPS n. 1073 del 9 marzo 2018.
L’atto di indirizzo, oltre che fornire indicazioni sulle modalità di conguaglio fiscale di fine 2017 e di rettifiche fiscali, contiene anche alcune precisazioni riferite alle Vittime del Dovere.
In particolare l’Ente precisa che nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 232/2016, l’avente diritto era già pensionato, ma non aveva ancora ottenuto il provvedimento di riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, nonostante avesse già presentato la relativa domanda di riconoscimento, l’esenzione fiscale sarà applicata sui ratei maturati a partire dalla data della decorrenza del trattamento pensionistico erogato in conseguenza del riconoscimento dello status di vittima del dovere e, quindi, dall’accertamento della relativa causa di servizio.
Inps, in ultimo precisa che il beneficio di esenzione non è in ogni caso applicato sui ratei di pensione maturati in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 232/2016.
Si riporta il in seguito estratto del messaggio allegato relativo alle Vittime:
“Vittime del dovere
Nel 2017 sono state defiscalizzate le pensioni relative alle vittime del dovere, per cui una prima elaborazione centralizzata effettuata sul rateo del mese di aprile ha operato per la maggior parte dei soggetti rimborsando sul rateo del mese di maggio l’IRPEF e l’acconto addizionale comunale trattenuti nei primi mesi dell’anno.
A partire dal rateo di maggio 2017 le Strutture territoriali dell’Istituto hanno, quindi, proceduto autonomamente all’attribuzione del beneficio e alla restituzione delle imposte trattenute.
A tale riguardo, al fine di consentire la corretta elaborazione di dette posizioni, si precisa che, nei casi in cui alla data di entrata in vigore della legge n. 232/2016 l’interessato risultava già pensionato, ma non aveva ancora ottenuto il provvedimento di riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, avendo già presentato la relativa domanda di riconoscimento, l’esenzione fiscale potrà essere applicata sui ratei maturati a partire dalla data della decorrenza del trattamento pensionistico erogato in conseguenza del riconoscimento dello status di vittima del dovere e, quindi, dall’accertamento della relativa causa di servizio.
Tale beneficio non è in ogni caso applicato sui ratei di pensione maturati in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 232/2016.”
Confidando di aver fornito indicazioni utile a molti associati, informiamo che sarà nostra cura tenervi sempre aggiornati anche sull’argomento in oggetto.
I nostri più cordiali saluti
Ufficio Legale
Associazione Vittime del Dovere Onlus
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