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03 NOVEMBRE 2017
RIEPILOGO DEI MESSAGGI INPS IN MATERIA DI BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE E DEI LORO FAMILIARI SURERSTITI

RIEPILOGO DEI MESSAGGI INPS IN MATERIA DI BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE E DEI LORO FAMILIARI SURERSTITI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 211, LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232.

Cari Soci,
riportandoci ai precedenti comunicati in materia e ai relativi messaggi Inps, che abbiamo già provveduto ad inoltrarvi, riteniamo utile riepilogare il contenuto dei vari chiarimenti diffusi dall’ente, in modo tale da poterVi fornire, allo stato, un quadro unico e complessivo della materia in oggetto.
Con il messaggio n.368 del 26 gennaio 2017 l’Inps ha precisato che, a seguito della riforma contenuta nella Legge di bilancio 2017, i trattamenti pensionistici spettanti alle Vittime del Dovere sono esentati dall’imposta IRPEF nonché dalle addizionali regionali e comunali e ha chiarito quanto segue:

  • sui ratei di pensione del 2017 continuano ad essere applicate le trattenute regionali e comunali relative al periodo di imposta 2016, in quanto tali trattenute sono prelevate, a saldo, nell’anno successivo di riferimento;
  • l’esenzione fiscale e il rimborso delle ritenute già operate verranno applicate d’ufficio, con lavorazione a livello centrale, a favore dei soggetti titolari dei trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti (all. 1).

Con il messaggio n. 1412 del 29 marzo 2017 l’ente ha fornito ulteriori precisazioni circa la platea dei soggetti interessati dall’esenzione fiscale. In particolare l’Inps ha precisato che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, sono esenti dall’imposta sui redditi i trattamenti pensionistici spettanti:

  • le vittime del dovere;
  • le categorie equiparate alle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005 n.266;
  • i familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo, rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparata.

Nel messaggio, quindi, l’Inps ha precisato che applicherà il beneficio in maniera restrittiva, corrispondendo l’esenzione solo sulla quota di trattamento pensionistico erogato in favore degli interessati (vittime del dovere e soggetti equiparati, nonché familiari superstiti) in relazione allo specifico evento generatore di status.

Nel medesimo comunicato sono stati indicati anche alcuni aspetti procedurali, in particolare:

  • per i soggetti per i quali le informazioni erano disponibili presso l’Istituto, l’esenzione è stata applicata d’ufficio dai ratei pensionistici in pagamento nel mese di aprile. Sulla successiva rata di maggio si è provveduto poi al rimborso delle ritenute ai fini IRPEF, applicate dal mese di gennaio 2017, nonché dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuto nel mese di marzo;
  • i soggetti non individuati d’ufficio hanno potuto invece presentare istanza alla rispettiva sede Inps competente per territorio, in modalità telematica, attraverso la sezione dei servizi online dedicata del sito www.inps.it (all.2). Si richiama che il link a cui accedere è il seguente: https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?intemdir=50309&lang=IT

Con il messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017 sono state divulgate le istruzioni operative per la definizione delle domande di esenzioni fiscali e il relativo modulo di autocertificazione (all.3).

Con il messaggio n. 3274 del 10 agosto 2017 l’ente, a seguito dei vari quesiti posti in merito alla corretta applicazione dei benefici fiscali in oggetto, ha precisato:

  • come già indicato al messaggio n. 1412 del 2017 sono soggetti al beneficio i trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato “a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall’art. 1, comma 211, della legge 11.12.2016 n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittime del dovere o equiparato”
  • viene, quindi, estesa l’esenzione dei benefici di cui alla legge 407/1998 art. 2, co. 5 e 6 e dalla legge 206/2004 art. 3, co.2, a tutte le vittime del dovere ed equiparati indipendente dal grado di invalidità riportato a seguito dell’evento;
  • pertanto, ai soggetti di cui all’art. 1 comma 564 della legge 266/2005 l’esenzione deve essere applicata solo per i trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento di status (all.4).

Con il messaggio n. 3505 8 settembre 2017, Inps ha informato gli aventi diritto al beneficio citato, di aver perso la qualifica di sostituto di imposta nelle ipotesi di esenzione IRPEF delle pensioni delle Vittime del dovere e i familiari superstiti. (all.5).

Il fatto che l'Inps abbia perso la qualifica di sostituto d’imposta, quindi, significa che se prima l’ente provvedeva in autonomia ad operare le trattenute sulla pensione ad effettuare l'eventuale conguaglio per i redditi dell'anno successivo (sia in forma di rimborso a favore del contribuente sia come differenza da corrispondere allo Stato) e procedeva alle comunicazioni d'obbligo all'Agenzia delle Entrate, oggi, per tutti coloro che risultano beneficiari dell'ultimo provvedimento di legge, non verranno più fatte tali trattenute, né le relative e successive comunicazioni.

Con il messaggio n. 3820 del 4 ottobre 2017, l’ente, riferendosi al precedente comunicato, tenuto conto che numerosi contribuenti hanno presentato il modello 730/2017 indicando Inps, quale sostituto di imposta, allo scopo di evitare disagi ai pensionati in questione e, considerata l’imminenza del termine per la conclusione delle operazioni riguardanti l’assistenza fiscale, ha comunicato che, su concorde avviso dell’Agenzia delle Entrate, effettuerà, in via straordinaria, i rimborsi o le trattenute derivanti dal modello 730/2017 (all.6).

Confidando di operare sempre al fine di tutelare in modo concreto i Vostri interessi, sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati sui futuri sviluppi normativi in materia.

I miei più cordiali saluti

Emanuela Piantadosi
Presidente Associazione Vittime del Dovere

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