PROBLEMATICA RELATIVA AI REQUISITI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE ALLE LISTE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DEL DOVERE, TERRORISMO E CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Cari Soci,
premesso che è da anni che l'associazione opera in modo fattivo per superare le enormi criticità relative al collocamento mirato, adoperandosi con azioni concrete e sottoponendo a tutti i vari governi che si sono succeduti negli ultimi 12 anni, le ricorrenti problematiche in materia, come da riepilogo in allegato (all.1- Precedenti attività), con la presente siamo a fornirVi alcuni aggiornamenti in argomento.
Anticipiamo che la normativa in questo ambito non è chiara ed è sempre stata soggetta a letture e applicazione diversificate, che si sono differenziate anche in ambiti territoriali contigui.
Ricordiamo il comunicato del 28 giugno scorso, relativo alla Direttiva n. 1/2019 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per la Pubblica Amministrazione in data 25 giugno 2019 e contenente “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette” (all.2 – Comunicato e Direttiva), a cui l’Associazione ha dato un contributo concreto poiché invitata a formulare rilievi, suggerimenti, osservazioni e integrazioni.
Su tale testo, in lavorazione già dal 2011, abbiamo proposto delle modifiche sia formali - atte a rendere fruibile la Direttiva a tutti i soggetti interessati - sia sostanziali – volte a chiarire in maniera inequivocabile alcuni orientamenti più favorevoli alle Vittime.
Sottolineiamo inoltre che, in ragione dell’esperienza maturata, siamo stati invitati, in data 20 aprile 2017, presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica per esprimere le nostre osservazioni in ordine al Testo Unico sul Pubblico Impiego. In tale occasione abbiamo evidenziato la mancanza di qualsiasi riferimento o tutela alle categorie protette e la necessità di intervenire quanto prima sulle problematiche ricorrenti del collocamento mirato, con specifico riferimento alle Vittime.
Nostro malgrado, alcune delle proposte che abbiamo avanzato, proprio in ragione delle problematiche interpretative che nel corso di anni di attività abbiamo avuto modo di constatare seguendo molti casi concreti, non sono state tenute nella dovuta considerazione.
Tra le questioni per cui abbiamo sollecitato una risoluzione, prospettando una soluzione quanto più possibile fedele alla volontà del Legislatore, rientra anche la problematica relativa ai requisiti necessari per l’iscrizione alle liste del collocamento mirato dei familiari delle Vittime.
In particolare diversi Centri per l’impiego o Direzioni Provinciali del Lavoro hanno rigettato le domande di iscrizione alle liste del collocamento mirato di alcuni familiari di Vittime del Dovere sostenendo due diversi orientamenti.
In alcuni casi il diniego è motivato da un'interpretazione della locuzione “in via sostitutiva “ prevista dall’art. 1 comma 2 del DPR 333/2000, in cui viene precisato che qualora la vittima, dante causa, sia ancora abile al lavoro ovvero in servizio, non sarebbe trasmissibile il diritto all’iscrizione per i familiari.
In altri casi, l’interpretazione restrittiva della norma viene giustificata con la necessità del doppio requisito della mancata fruizione di qualsiasi atto di avviamento obbligatorio e il requisito dell’inabilità al servizio permanente della Vittima.
Questa interpretazione, che non condividiamo, è stata confermata da un recente parere richiesto obbligatoriamente alla Conferenza Regioni e Province autonome, ed emanato proprio in occasione dell’esame dello schema di Direttiva.
Questo recentissimo parere del 20 giungno 2019 ha precisato che la locuzione “in via sostitutiva” starebbe ad indicare che solo la vittima è titolare del diritto, mentre il familiare acquisirebbe il diritto all’iscrizione in via dipendente dal primo; pertanto, nell’ipotesi il dante causa fosse già occupato, o abile al lavoro, non trasmetterebbe il diritto al familiare.
Quindi l’iscrizione in via sostitutiva sarebbe ammissibile solo nel caso il dante causa fosse stato cancellato dagli elenchi senza mai essere stato avviato ad al lavoro, per causa a lui non imputabile (All. 2 - Parere Conferenza Regioni e Province autonome).
Il parere formulato è obbligatorio e non vincolante e nel testo della direttiva (Sezione Terza, paragrafo 7, pag. 38 e ss.), nulla si dispone in merito e non vengono definiti né i criteri di accesso né eventuali limitazione al diritto, richiamando esclusivamente la disposizione del DPR 333/2000 che statuisce "per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile".
A fronte della necessità di chiarire in via definitiva la problematica che interessa molte Vittime, anche per valutare opportune azioni future quali l’eventuale predisposizione di una modifica legislativa, abbiamo inviato un quesito formale al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero del Lavoro al fine di ricevere un'interpretazione autentica della norma.
Ricordiamo che seguito della singola segnalazione, l’Associazione Vittime del Dovere interviene sul caso concreto fornendo il supporto tecnico dell’Ufficio Legale, inoltriamo tempestivamente il caso e la relativa problematica all’attenzione del Ministero del Lavoro e del Dipartimento della Funzione Pubblica, e predisponiamo proposte di modifica normativa volte a superare l’empasse normativa.
Non appena possibile Vi aggiorneremo sull’eventuale riscontro ricevuto.
Ringraziamo tutti della cortese attenzione e del costante sostegno con cui incoraggiate sempre il nostro lavoro.
Cordiali saluti
Ufficio Legale
Associazione Vittime del Dovere
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