L’Associazione è lieta di informare che presso il Senato della Repubblica, ove è attualmente in trattazione presso la V Commissione Bilancio il disegno di legge 1586 concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, sono stati depositati dal Senatore Gianmarco Corbetta alcuni emendamenti volti a risolvere alcune delle annose problematiche che frustrano i diritti spettanti alle Vittime del Dovere.
In particolare sono stati presentati emendamenti che riguardano l’esenzione da ogni imposta diretta e indiretta dei benefici spettanti alle Vittime del Dovere, l’adeguamento in favore delle Vittime del Dovere del trattamento assistenziale di cui all’art. 2 Legge 407/98 previsto per le Vittime del Terrorismo, il ripristino del fondo destinato alle borse di studio per le Vittime del Dovere, terrorismo e criminalità organizzata e l’applicazione a tutti gli invalidi delle precedenti categorie del DPR 181/2009, contenente le modalità di valutazione della percentuale unica di invalidità.
Nello specifico:
Art. 41
Corbetta, Moronese, Ortis, Matrisciano, Nocerino, Guidolin, Puglia, Pirro, Bottici
Dopo il comma 6 aggiungere infine i seguenti:
«6-bis. I benefici, di qualsiasi natura, spettanti secondo la vigente normativa alle Vittime del dovere e ai loro familiari, anche superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedenti, pari a euro 12.800.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».
Art. 41
Corbetta, Ortis, Pirro
Dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente:
«6-bis) L’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».
Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari ad euro 50.000.000 per l'anno 2020, 10.000.000 euro per l'anno 2021 e 10.000.000 euro per l'anno 2022, alla Tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000; 2020: – 10.000.000; 2021: – 10.000.000.
Art 41
Corbetta, Ortis, Matrisciano, Pirro
Dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente:
«6-bis. Per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e in favore delle vittime del dovere e dei relativi superstiti è ristabilito il numero e l’importo sulla base dello stanziamento indicato dall’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2020: - 250.000; 2021: - 250.000; 2022: - 250.000.
Art 40
Corbetta, Moronese
Dopo il comma 1, aggiungere infine i seguenti:
«1-bis. I benefici di cui alla Legge 20 ottobre 1990, n. 302, Legge 23 novembre 1998, n. 407, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e Legge 3 agosto 2004, n. 206 nonché del DPR 7 Luglio 2006, n. 243 si attribuiscono in ragione della percentuale unica d’invalidità, comprensiva dell’invalidità permanente, del danno biologico e del danno morale, risultante dall’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.
1-ter. In relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 l’art. 4, comma 1° lett. c, punto 1 si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, anche per successivo intervenuto aggravamento, si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181. 1-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a euro 1.300.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».
“Chiediamo un atto di responsabilità da parte della politica affinché, con l'approvazione di questi emendamenti, sia data un’immediata risposta di attenzione concreta alle più urgenti ed annose problematiche riguardanti le Vittime del Dovere” dichiara il Presidente Emanuela Piantadosi “auspichiamo inoltre che il disegno di legge del Senatore Corbetta (ndr. A.S. 876), contenente le ulteriori tutele già accordate alle vittime del terrorismo, venga approvato in tempi brevi. Ringraziamo il Senatore Gianmarco Corbetta per il suo costante sostegno nonché la Senatrice Laura Bottici, la Senatrice Barbara Guidolin, la Senatrice Susy Matrisciano, la Senatrice Vilma Moronese, la Senatrice Simona Nunzia Nocerino, il Senatore Fabrizio Ortis, la Senatrice Elisa Pirro e il Senatore Sergio Puglia per aver dato voce al nostro bisogno di equità e giustizia”.
Associazione Vittime del Dovere
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