Cari Soci,
in questo periodo di emergenza, come avrete già notato, abbiamo deciso di aggiornarVi, in via eccezionale, anche su alcune questioni inerenti i decreti emanati dal Governo, in relazione all’emergenza epidemiologica COVID 19.
Come noto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”) ha previso, tra l’altro, delle misure straordinarie di sostegno alle famiglie e ai lavoratori, connesse all’emergenza epidemiologica COVID -19.
Possono fruire del congedo i genitori lavoratori dipendenti privati, lavoratori iscritti alla Gestione Separata, lavoratori autonomi iscritti all’INPS e lavoratori dipendenti pubblici. Inoltre, l’articolo 24 del d.l. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti stabiliti dall’articolo 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessivi 12 giorni usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Per le condizioni di fruizioni della misura, per ciascun settore di riferimento e le istruzioni operative alleghiamo l’apposita circolare INPS n. 45 dl 25 marzo 2020.
In sintesi anticipiamo che è offerta la possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020.
“(…)La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Durante la fruizione del congedo è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa. È riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. È fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Le disposizioni contenute nel citato articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 si applicano anche ai genitori adottivi e ai genitori affidatari o che hanno in collocamento temporaneo minori. (…)” cfr. Circolare INPS N.45 allegata
Sintetizziamo evidenziando che si tratta di (…) una agevolazione alternativa al congedo destinata a sostenere le famiglie che scelgano di avvalersi, a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, per i periodi di sospensione delle attività educative e di istruzione, di un bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori fino a 12 anni.
Tale prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.
La misura riguarda le medesime tipologie di soggetti destinatari del congedo e pertanto trova applicazione in favore delle seguenti tipologie di lavoratori: dipendenti del settore privato; iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; autonomi iscritti all’INPS. Il bonus di cui al comma 8, sotto forma di bonus per servizi di baby-sitting, è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS; al comma 9, infatti, l’articolo 23 prevede che tale agevolazione possa essere riconosciuta anche agli iscritti a casse non gestite dall’INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari.
Ad ogni modo, i soggetti interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall’INPS, per effettuare la richiesta della prestazione, prenotando il relativo budget.
Ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge in esame sono estese ai dipendenti del settore pubblico le medesime agevolazioni, legate all’emergenza COVID-19, disposte dal decreto-legge in favore delle famiglie del settore privato di cui al citato articolo 23 del decreto-legge.
Per quanto concerne il bonus per i servizi di baby-sitting per i lavoratori pubblici, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, la platea dei soggetti potenziali beneficiari della misura comprende i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto: sicurezza difesa soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza spetta anche in questo caso, in linea generale, per l’accudimento dei figli minori fino a 12 anni di età ed è previsto, analogamente a quanto stabilito per le altre tipologie di lavoratori, in alternativa alla prestazione sotto forma di congedo specifico per un massimo complessivo di quindici giorni, rispetto alla quale, pertanto, è incumulabile (…)” cfr. Circolare INPS N.44 allegata.
Le nuove prestazioni introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”) saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo delle credenziali già in possesso degli utenti.
Con il messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020, che alleghiamo, l’Istituto ha fornito indicazioni in merito:
Associazione Vittime del Dovere
INPS - Messaggio n.1381 del 26 marzo 2020
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