A seguito delle costanti richieste avanzate dalla nostra Associazione a tutti i gruppi parlamentari di Camera e Senato, alcuni Onorevoli, di diverse aree politiche, hanno presentato importanti emendamenti, alla Legge di Bilancio 2021, volti a risolvere alcune delle annose problematiche che frustrano i diritti spettanti alle Vittime del Dovere.
L’Associazione, infatti, non poteva restare inerme, dopo aver letto la bozza del testo di legge economica per il prossimo triennio, dalla cui disamina si evince che, nonostante le roboanti promesse fatte dal Governo, nulla è previsto a favore degli appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate che, insieme al personale sanitario, hanno lottato, in prima linea, e si sono sacrificati per contrastare anche l’emergenza sanitaria in corso.
All’esame della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati sono ora depositati emendamenti che riguardano: l’estensione alle Vittime del Dovere dei benefici già previsti alle vittime del terrorismo; l’adeguamento del trattamento assistenziale di cui all’art. 2 Legge 407/98; la corretta applicazione della normativa relativa al collocamento mirato per le categorie protette.
Le richieste, già lungamente formulate in più sedi, se fossero state già recepite dal Governo avrebbero avuto l’innegabile vantaggio di allentare la pressione dei procedimenti attivati nei tribunali dalle famiglie delle Vittime del Dovere, costrette ad ottenere giustizia attraverso vie giudiziali. Queste ultime implicano, oltretutto, un ulteriore aggravio di spesa ed energie per lo Stato che risulta essere sempre parte soccombente nei nostri procedimenti.
Per tale ragione abbiamo richiesto un primo emendamento che prevede l’equiparazione delle Vittime del Dovere alle Vittime del terrorismo, con estensione di pari tutele anche al personale sanitario (medici, infermieri, Oss) e agli appartenenti alle Forze dell’Ordine e Forze Armate che durante il servizio, in occasione della pandemia, sono periti o rimasti gravemente invalidi (invalidità pari o superiore a 80 %) a causa COVID19, in nome del loro alto sacrificio per la Patria.
La norma peraltro tende ad evitare una doppia forma di indennizzo, ponendo il divieto di cumulo con altre provvidenze pubbliche.
Con un secondo emendamento, abbiamo chiesto l’introduzione di una disposizione che miri all’adeguamento dell’assegno vitalizio a favore delle Vittime del Dovere. L’eliminazione dell’attuale ingiustificata sperequazione comporterebbe un’innegabile riduzione del contenzioso, in essere e in previsione, con conseguente risparmio di spesa per l’erario, tenendo conto anche dei futuri riconoscimenti da Covid 19.
Infatti, ove non si provvedesse a tale contestuale misura, non solo coloro già riconosciuti dalla precedente normativa, ma anche i nuovi soggetti rientranti nella categoria di Vittime del Dovere saranno obbligati a rivolgersi agli organi giudiziari per ottenere l'accertamento dei propri diritti legislativamente riconosciuti, ma negati ingiustamente in via amministrativa.
Con un terzo emendamento abbiamo sollecitato un intervento affinché sia reso effettivo il diritto al collocamento mirato delle categorie protette, anche in funzione dell’ulteriore categoria di vittime Covid del comparto sanitario inserita nei mesi scorsi.
Di fatto non va dimenticato che l’articolo 16 bis del Decreto Rilancio prevede l’estensione del beneficio del collocamento mirato, con le prerogative delle Vittime del dovere, terrorismo e della criminalità organizzata ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori sociosanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e sociosanitarie vittime (sia per decesso sia per l’invalidità permanente) del contagio da COVID19.
Tale riconoscimento, che dovrebbe essere un segno di gratitudine per le Vittime del Dovere e le Vittime del COVID19, rischierebbe di appalesarsi come insufficiente, inefficace ed inapplicabile date le innumerevoli criticità all’effettiva fruizione.
La nostra proposta emendativa prevede norme specifiche caratterizzate da trasparenza, controllo e sanzionamento, misure necessarie in assoluto e soprattutto in previsione dei numerosi bandi di concorso riguardanti future prossime assunzioni nel settore pubblico. Quanto esposto rende, pertanto, più che opportuno e coerente un intervento in tal senso.
“Sono argomenti delicati e complessi, ma che necessitano azioni immediate e risolutive” dichiara il Presidente Emanuela Piantadosi “Speriamo che questa nostra richiesta di tutela per le famiglie delle Vittime del Dovere venga finalmente ascoltata dal Governo e da tutto il Parlamento. Ringraziamo gli Onorevoli che si sono prodigati nel dare un seguito concreto alle nostre istanze e che hanno condiviso la necessità che sia tributato un tangibile riconoscimento al sacrificio di coloro che si sono immolati per la nostra Nazione.”
TESTI DEGLI EMENDAMENTI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021
DOPOSITATI PRESSO LA COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
SOLLECITATI DALL’ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE
2.03. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
« Art. 2-bis. (Disposizioni in favore delle vittime del dovere e del personale dei comparti sanitario, sicurezza e difesa impegnati nell’emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano anche alle vittime del dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all’80 per cento nonché ai familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell’articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
2. Sono equiparati ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 i lavoratori dei comparti sanitario, sicurezza e difesa impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiore all’80 per cento o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l’emergenza sanitaria determinata da COVID-19.
3. Gli assegni vitalizi previsti dalla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
4. Parimenti, le elargizioni di cui alla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situa- zione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
5. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari ad euro 50 milioni di euro per l’anno 2021 e 10 milioni di euro per le successive annualità, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 ».
2.04. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
« Art. 2-bis. (Adeguamento assegno vitalizio delle vittime del dovere)
1.L’articolo 4, comma 1, lettera b), nu- mero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari ad euro 50 milioni di euro per l’anno 2021 e 10 milioni di euro per le successive annualità, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 ».
2.05. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
« Art. 2-bis. (Disposizioni in materia di collocamento mirato delle vittime del dovere)
1. Alle vittime del dovere di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all’articolo 16bis del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, an che superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito il diritto all’assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
2. Il coniuge e i figli della persona riconosciuta vittima del dovere, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.
3. I soggetti tenuti all’adempimento del l’obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base
alle previsioni dell’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
4. Al fine di garantire l’effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa. ».
69.03. Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Art. 69-bis.
1. Le disposizioni della Legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano, in quanto compatibili, alle vittime del dovere di cui al l’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nonché ai familiari superstiti, come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell’articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
2. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 564 della Legge n. 266 del 23 di cembre 2005 i medici, gli operatori sani tari, gli infermieri, gli operatori socio sanitari e gli altri lavoratori, compresi i volontari, nelle strutture sanitarie e socio sanitarie, e tutti gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Pubblica Sicurezza impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiori al venticinque per cento o dalle quali con segua il decesso, in durante o in seguito al servizio prestato per fronteggiare l’emergenza sanitaria determinata da COVID-19.
3. L’assegno vitalizio o le elargizioni previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con la rendita INAIL, con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situa zione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
4. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili, ad eccezione della rendita INAIL, è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze. In caso di decesso, le prestazioni sono erogate a tutti i superstiti, nei termini di cui all’arti colo 6, comma 1, legge n. 466 del 1980, rispettivamente nell’ordine di cui al n. 1, 3, 4, ivi compresi gli orfani non nel carico fiscale.
5. Al tal fine è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020.
Ai maggiori oneri derivanti dall’attua zione delle presenti disposizioni, pari ad euro 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.
69.015. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Art. 69-bis.
1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano alle vittime del dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all’80 per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell’articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
2. Sono equiparati ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 564 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 i lavoratori del comparto sanitario nonché i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiore al cinquanta per cento o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l’emergenza sanitaria determinata da COVID-19.
3. Gli assegni vitalizi previsti dalla normativa vigente nonché le somme di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo con- ferite o conferibili in ragione delle mede- sime circostanze, quale che sia la situa- zione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
4. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti
interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al- l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209.
69.05. Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Art. 69-bis.
1. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, an- che superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, viene garantito il diritto all’assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
2. Il coniuge e i figli dell’invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modi- fiche e integrazioni, possono ottenere l’i- scrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.
3. I soggetti tenuti all’adempimento del- l’obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere ai sensi dell’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
4. Al fine di garantire l’effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.
69.017. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Art. 69-bis.
1. Alle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all’articolo 16-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza ri- spetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito il diritto all’assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
2. Il coniuge e i figli dell’invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della Legge n. 466/80, della L.266/2005 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12
marzo 1999 n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407.
3. I soggetti tenuti all’adempimento del- l’obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell’articolo 18 della legge 68/1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al- l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209.
69.019. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Art. 69-bis. (Riconoscimento alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo)
1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
« 1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell’articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 salvo che non sia diversamente stabilito »;
b) il titolo è sostituito dal seguente: « Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere ».
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.
69.016. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Art. 69-bis
1. L’articolo 4, comma 1, lettera b), nu- mero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209.
69.04. Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Art. 69-bis.
1. L’articolo 4, comma 1, lettera b), nu- mero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si inter- preta nel senso che alle Vittime del Dovere già riconosciute ed ai loro familiari super- stiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetti automaticamente l’adeguamento dell’asse- gno vitalizio all’importo previsto dall’arti- colo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, come modifi- cato dall’articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 pari a 500 euro.
Ai maggiori oneri derivanti dall’attua- zione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si prov- vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.
74. 05. Del Barba.
Art. 74-bis.(Nuove norme sul personale pubblico vittima del dovere)
1. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 564 della legge n. 266 del 23 di- cembre 2005 i lavoratori del comparto sanitario nonché i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che abbiano contratto infermità grave; permanentemente invalidanti pari o superiore all’ottanta per cento o siano decedute, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l’emergenza sanitaria de- terminata da Covid-19.
2. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano alle vittime del dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità grave; pari o superiore all’ottanta per cento, nonché ai familiari superstiti, così grave; come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell’articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversa- mente stabilito.
3. Gli assegni vitalizi previsti dalla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
4. Le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o con- feribili in ragione delle medesime circo- stanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
5. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
6. Ai fini di cui ai commi precedenti, nel limite massimo di spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’economia e delle Finanze provvede all’emanazione di un decreto che, nei limiti della dotazione, provveda alla individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
74. 017. Pastorino, Stumpo.
Art. 74-bis. (Disposizioni in materia di indennità per le vittime del dovere)
1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano alle vittime del dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità grave; pari o superiore all’80 per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell’articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
2. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 564 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 i lavoratori del comparto sanitario nonché i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che abbiano con- tratto infermità grave; permanentemente invalidanti non inferiore al cinquanta per cento o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l’emergenza sanitaria de- terminata da Covid-19.
3. Gli assegni vitalizi previsti dalla vi- gente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria. Non sono pari- menti cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o con- feribili in ragione delle medesime circo- stanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficia- ria.
4. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
5. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 con le seguenti: 790 milioni di euro per l’anno 2021 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
74. 018. Pastorino, Stumpo.
Art. 74-bis. (Disposizioni in materia di indennità per le vittime del dovere)
1. L’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro l’anno 2021 e decorrere dall’anno 2021.
Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l’anno 2021 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
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