La Corte di Cassazione ritiene non condivisibile la posizione dei Ministeri di riferimento che hanno sempre ritenuto non applicabile alle Vittime dell’antiterrorismo di cui all’art. 1 comma 3 Legge 302 del 1990 le differenti e più favorevoli disposizioni destinate alle vittime del terrorismo della Legge 206/2004.
Nello specifico la Legge 302/90, introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento delle norme destinate esclusivamente alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, prevedeva che tali disposizioni fossero applicabili a coloro che rimanevano colpiti in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione di atti di terrorismo, di eversione dell’ordine democratico, nonché di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita’ delle associazioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale.
Successivamente la Legge 206 del 2004 ha introdotto ulteriori norme ad esclusivo beneficio delle vittime del terrorismo, escludendo pertanto le vittime della criminalità organizzata dalle nuove provvidenze e creando tre distinte categorie: vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.
Tuttavia gli enti preposti al riconoscimento di status di vittima per anni hanno negato il diritto delle vittime dell’antiterrorismo, ai sensi della precedente normativa, di fruire delle disposizioni della Legge 206 del 2004, perché destinate a “speciali categorie di vittime del terrorismo”.
Diversamente la Suprema Corte ha chiarito che le Vittime del antiterrorismo ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 302/1990 sono Vittime del terrorismo con tutte le conseguenze derivanti dal riconoscimento dei benefici previsti per quest’ultima “categoria“, anche riguardo all’applicazione dei benefici assistenziali e previdenziali.
E’ evidente come la statuizione in esame sia importante in relazione alla corretta attribuzione delle provvidenze, sia in termini di decorrenza degli stessi, poiché la Legge 206/2004 anticipa di molto i benefici via via riconosciuti dal 2006 in avanti, grazie al processo di equiparazione promosso dall’Associazione Vittime del Dovere.
Pertanto, sebbene le norme di cui alla Legge 206 del 2004 continuino a non applicarsi alle Vittime del Dovere o della criminalità organizzata, la sentenza risulta dirimente per quanto attiene alle vittime dell’antiterrorismo.
“Ringrazio, in rappresentanza degli iscritti e di tutte le Vittime del Dovere, l’Avvocato Andrea Bava, da sempre apprezzato per l’impegno profuso, per la dedizione e la passione con cui svolge la propria professione a garanzia dei diritti di tutte le vittime” dichiara il Presidente Emanuela Piantadosi “confido che la giurisprudenza continui a sciogliere i nodi che stringono le Vittime nelle maglie di una ingiusta interpretazione restrittiva delle norme, costringendo coloro che tanto hanno sacrificato per il nostro Paese ad estenuanti procedimenti giudiziari.”
ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE
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