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25 FEBBRAIO 2022
COMUNICAZIONE AI SOCI - PROVVEDIMENTI DI EQUIPARAZIONE E TUTELA A FAVORE DEI SERVITORI DELLO STATO E DEL PERSONALE MEDICO CADUTI NELLE AZIONI DI CONTENIMENTO, DI CONTRASTO E DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E OPERA DI SENSIBILIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE

Cari Soci,

per Vostra opportuna conoscenza ci permettiamo di riportare i passaggi normativi e i provvedimenti che ad oggi prevedono forme di tutela a favore dei servitori dello Stato e del personale medico, caduti nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono provvedimenti che sanciscono, da un lato, l’equiparazione del personale impegnato nella recente emergenza sanitaria alle Vittime del Dovere, dall’altra introducono ulteriori forme di tutela per il personale del comparto sicurezza, che la nostra Associazione ha ispirato fin dal marzo 2020. Di seguito tracciamo un breve riepilogo.

INTRODUZIONE

In data 19 marzo 2020 l’Associazione Vittime del Dovere ha diffuso un primo comunicato stampa di sensibilizzazione del Governo e dell’opinione pubblica sul tema del riconoscimento delle tutele previste per le Vittime del Dovere anche per il personale sanitario (medici, infermieri, operatori socio-sanitari) e per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e Forze Armate che, durante il servizio svolto in occasione della pandemia, sono periti per aver contratto un’infezione da COVID19

“Emergenza Coronavirus: tutelare anche le famiglie degli eroi, Vittime del Dovere, appartenenti al personale medico-sanitario” (link).

Successivamente, in data 8 aprile 2020, avevamo fatto pervenire al Presidente del Consiglio, ai Ministri competenti, nonché al Ministro delle Finanze, proposte emendative alla Legge di conversione del Decreto Cura Italia (primo strumento legislativo straordinario adottato dall’Esecutivo durante l’emergenza sanitaria) sia sollecitando provvedimenti della progressiva equiparazione delle Vittime del Dovere a quelle del Terrorismo, sia proponendo il riconoscimento di status per le Vittime del Covid decedute, in quanto operative e in prima linea per il Paese. Precisando per quest’ultime, la coerenza e la pertinenza di un tale provvedimento emendativo già attribuito in passato al personale sanitario, sacrificatosi nell’adempimento della propria missione, quale esempio delle più alte virtù civiche.

Avevamo ritenuto doveroso presentare un articolo che semplificasse il riconoscimento per la specifica ipotesi e che prestasse attenzione al reperimento di idonee risorse finanziarie per garantire un equo ristoro a tutte le Vittime del Dovere.

“Chiediamo al Governo di inserire nel Maxiemendamento al Decreto-legge “Cura Italia” provvedimenti concreti per tutelare le famiglie delle Vittime del Dovere colpite da Covid-19” (link) .

Numerose sono, poi, state le proposte di emendamenti e modifiche avanzate nei vari provvedimenti emergenziali adottati dal Governo che, tuttavia, ha dimenticato di provvedere tempestivamente alle Vittime del Dovere e a coloro che sono stati definiti gli eroi dell’emergenza Covid.

Con il Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77) veniva introdotto, non senza difficoltà, l’art. 16 bis che prevede l’Estensione dei benefici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime (sia per decesso sia per l’invalidità permanente) del contagio da COVID-19.

L’articolo 16-bis estende esclusivamente la disciplina specifica sul collocamento obbligatorio prevista per le Vittime del Dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata. Questa disposizione rasenta il ridicolo, se si considerano le nostre lotte affinché tale diritto risulti fruibile dalle Vittime stesse e la corrispettiva tendenza alla riduzione dell’ambito di applicazione della norma operata dal Governo. Comunicato del 10 luglio 2020 “Decreto Rilancio: ennesima dimenticanza per le Vittime del dovere e per gli Eroi dell’emergenza Covid” (link).

L’Associazione ha poi aperto la strada alla presentazione di emendamenti alla legge di Bilancio 2021, in merito è stato pubblicato “Aggiornamenti dell’attività parlamentare - Presentati gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2022 in favore delle Vittime del Dovere” (link).

Infatti, grazie alle costanti richieste avanzate dalla nostra Associazione a tutti i gruppi parlamentari di Camera e Senato, alcuni Onorevoli, di diverse aree politiche, sono stati presentati importanti emendamenti, alla Legge di Bilancio 2021, volti a risolvere alcune delle annose problematiche che frustrano i diritti spettanti alle Vittime del Dovere.

Ma, nonostante il nostro impegno, ancora una volta nulla veniva approvato a favore degli appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate che, insieme al personale sanitario, hanno lottato, in prima linea, e si sono sacrificati per contrastare anche l’emergenza sanitaria in corso.

Per tale ragione era stata richiesta espressamente l’introduzione di una norma che prevedesse l’equiparazione delle Vittime del Dovere alle Vittime del terrorismo, con estensione di pari tutele anche al personale sanitario (medici, infermieri, Oss) e agli appartenenti alle Forze dell’Ordine e Forze Armate che durante il servizio, in occasione della pandemia, sono periti o rimasti gravemente invalidi (invalidità pari o superiore a 80 %) a causa COVID19, in nome del loro alto sacrificio per la Patria.
L’intervento peraltro tendeva ad evitare una doppia forma di indennizzo, ponendo il divieto di cumulo con altre provvidenze pubbliche.

Inoltre, avevamo sollecitato un’azione legislativa affinché venisse reso effettivo il diritto al collocamento mirato delle categorie protette, anche in funzione dell’ulteriore categoria di vittime Covid del comparto sanitario inserita nei mesi precedenti. Si veda a riguardo il Comunicato 3 dicembre 2020 “Emendamenti alla Legge di Bilancio 2021: attendiamo una risposta concreta da parte del Governo alle nostre richieste di tutela per i Servitori dello Stato che hanno sacrificato la propria vita per il bene comune anche durante questo momento di grave emergenza sanitaria” (link).

A fronte della mancanza di concrete forme di tutela per le Vittime e della ulteriore proroga “dell’esodo carcerario”, l’Associazione aveva ritenuto necessario, pertanto, ribadire il proprio sconcerto, invitando ancora una volta il Governo ad intervenire tempestivamente. A tal proposito significativo è il Comunicato del 15 dicembre 2020 “La lotteria degli emendamenti: passano quelli a favore dei detenuti mentre quelli delle Vittime del Dovere vengono “accantonati” (link).

In data 21 dicembre 2020, l’Associazione Vittime del Dovere con il video “DOVETE SAPERE” (link) ha voluto rendere merito a tutti coloro che, senza sosta, mettono a repentaglio la propria vita per il bene della collettività, nonostante non abbiano attenzione e considerazione da parte di un Governo che non li rispetta e non li tutela come dovrebbe. 

Ricordiamo, contestualmente, che la normativa vigente in materia di Vittime del Dovere è complessa e contraddittoria e l’Associazione, conscia anche delle difficoltà che ogni eventuale categoria equiparata sarà costretta ad affrontare, si è impegnata anche sul fronte della semplificazione della normativa.

Ad esempio, appena la situazione emergenziale lo ha consentito, è stato realizzato nella suggestiva cornice di Bastioni Sangallo - Giardino Scotto, a Pisa, il Convegno dal titolo: “Vittime del Dovere: disciplina, equiparazione e nuove frontiere normative”.

Il convegno è stata l’occasione per riprendere le fila di un argomento interrotto e aggravato dall’emergenza sanitaria poiché ha comportato il sacrificio di altre Vittime del Dovere.

Da esso è scaturita la necessità di ritornare con forza a chiedere l’intervento del Tavolo Tecnico delle Vittime del Dovere, per far applicare concretamente i provvedimenti di legge già approvati e quantificare l’esatto numero di vittime del dovere al fine di completare il processo di equiparazione.

Link al Convegno link

TUTELE PER IL PERSONALE MEDICO – SANITARIO

Come già anticipato il Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77) introduce l’art. 16 bis che prevede:

Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio- sanitarie vittime del contagio da COVID-19.

  1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonche' ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidita' permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19

Inoltre, in data 9 aprile 2020 il Senato della Repubblica ha approvato il testo di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Legge 24 aprile 2020 n. 27)

Nel testo è stato inserito il primo provvedimento in materia di tutela del personale colpito da Covid 19 e nello specifico l’art. 22 bis:

(Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020 destinato all’adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o “come concausa” del contagio da COVID-19.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 126 (…)

Il provvedimento è stato accompagnato dall’accoglimento di numerosi Ordini del Giorno accolti dal Governo, tra cui si segnalano i seguenti:

Ordine del Giorno n. G/1766/333/5 al DDL n. 1766

“(…) 20) l'istituzione di un apposito fondo per le «vittime del dovere», destinato a sostenere tutte le famiglie dei soggetti che in ragione del loro incarico «in prima linea» sono deceduti per essere stati contagiati nello svolgimento del loro ufficio, quali medici, infermieri, operatori sanitari e sociosanitari, farmacisti, personale amministrativo del servizio sanitario nazionale e dei servizi pubblici essenziali in generale, dipendenti delle forze dell'ordine, dipendenti di esercizi essenziali quali addetti a negozi di alimentari, trasportatori e in generale addetti alle filiere produttive essenziali. (…)”

Ordine del Giorno n. G/1766/286/5 al DDL n. 1766

(…) 21) l'istituzione di un apposito fondo per le «vittime del dovere», destinato a sostenere tutte le famiglie dei soggetti che in ragione del loro incarico «in prima linea» sono deceduti per essere stati contagiati nello svolgimento del loro ufficio, quali medici, infermieri, operatori sanitari e sociosanitari, farmacisti, personale amministrativo del servizio sanitario nazionale e dei servizi pubblici essenziali in generale, dipendenti delle forze dell'ordine, dipendenti di esercizi essenziali quali addetti a negozi di alimentari, trasportatori e in generale addetti alle filiere produttive essenziali.(…)

Ordine del Giorno n. G1.800 al DDL n. 1766 (già e.m. 1.3)

(…)21) l'istituzione di un apposito fondo per le «vittime del dovere», destinato a sostenere tutte le famiglie dei soggetti che in ragione del loro incarico «in prima linea» sono deceduti per essere stati contagiati nello svolgimento del loro ufficio, quali medici, infermieri, operatori sanitari e sociosanitari, farmacisti, personale amministrativo del servizio sanitario nazionale e dei servizi pubblici essenziali in generale, dipendenti delle forze dell'ordine, dipendenti di esercizi essenziali quali addetti a negozi di alimentari, trasportatori e in generale addetti alle filiere produttive essenziali; (…)

Ad essi sono poi seguite numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare, tra cui si segnalano:

Proposta di legge dell’On. GERMANA' "Estensione dei benefìci previsti per le vittime del dovere al personale sanitario che sia deceduto o abbia subìto invalidità permanente per avere contratto il COVID-19 in attività di servizio" – AC 2453 - www.camera.it

Proposta di legge dell’On. PAOLO RUSSO "Disposizioni in materia di tutela del personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"– AC 2453 – www.camera.it

Proposta di legge dell’ On. Giorgia Meloni “Estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere al personale medico e sanitario, delle Forze di polizia dello Stato e dei corpi di polizia locale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Servizio nazionale della protezione civile nonché ai soggetti privati che hanno prestato documentato servizio nelle attività di prevenzione e assistenza in occasione dell'epidemia di COVID-19, in caso di decesso o di invalidità̀ permanente causati dal virus” – AC 2462 www.camera.it=

Proposta di legge della Sen. Rauti - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 - A.S.1775 – www.senato.it

Sul punto l’Associazione ha inviato i seguenti comunicati:

  • 17 aprile 2020 “Aggiornamenti attività parlamentare relativa alle proposte di tutela per le Vittime del Dovere in prima linea nelle operazioni di soccorso e contrasto all’emergenza covid 19” link
  • 15 maggio 2020 “Aggiornamenti dell’attività parlamentare ed esito dell’interrogazione a risposta immediata presso la Commissione Affari costituzionali della camera rivolta al Ministero dell’Interno riguardante l’equiparazione delle Vittime del Dovere alle vittime del terrorismo” link

Il summenzionato articolo ha subito una prima modifica ad opera del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che così risultava formulato:

(Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020 destinato all’adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o “come concausa” del contagio da COVID-19.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 126 (…)

In sede di conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 l’articolo assume la seguente formulazione:

(Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020 destinato all’adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o “come concausa” del contagio da COVID-19.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 126 (…)

Infine, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 febbraio scorso ha approvato la bozza del Decreto-legge recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il rilancio delle politiche industriali ove all’art. 32 è prevista un ulteriore modifica all’art. 22 bis:

(Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore del coniuge e dei figli o, in mancanza, dei genitori degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o “come concausa” del contagio da COVID-19.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
  1. bis. Per le finalità del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del due per cento delle risorse stesse”.
  2. [norma copertura]

Sarà pertanto necessario attendere la versione ufficiale del Decreto nonché successive specifiche regolamentari per comprendere concretamente le modalità attuative del provvedimento.

TUTELE PER IL COMPARTO SICUREZZA

Solo con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» sono stati inseriti due articoli:

Art. 74-bis

(Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) .

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell’attività disservizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Con Decreto del Ministero dell’Interno del 19 gennaio 2022 (pubblicato in G.U il 17 febbraio 2022

www.gazzettaufficiale.it) sono state regolate le modalità di accesso al Fondo istituito per i familiari delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

Link al provvedimento: www.gazzettaufficiale.it

Art. 74 -ter

(Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze armate)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto».

Con Decreto del Ministero della Difesa del 29 dicembre 2021 ( pubblicato in G.U il 19 febbraio 2022 www.gazzettaufficiale.it) sono state regolate le modalità per l'attribuzione del contributo economico previsto in favore dei familiari del personale delle Forze armate, ivi compresa l'Arma dei Carabinieri, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.Link al provvedimento: www.gazzettaufficiale.it

Ci riserviamo di tenerVi aggiornati su qualsiasi ulteriore provvedimento sarà emanato e restiamo disposizione per ogni necessità di chiarimento.

Con i migliori saluti

ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE

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