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11 DICEMBRE 2023
COMUNICATO AI SOCI - Aggiornamento sulle attività parlamentari dell’Associazione Vittime del Dovere Proposte emendative presentate nella Legge di Bilancio 2024 (A.C 926 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026)

Care socie e cari soci,

come da precedenti comunicazioni ( in allegato) siamo ad aggiornarVi sugli emendamenti proposti alla Legge di Bilancio 2024 (A.C 926 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale
per il triennio 2024-2026).

Stiamo seguendo attivamente le attività parlamentari in corso presso la V Commissione Permanente
(Bilancio) del Senato della Repubblica e possiamo segnalarVi di seguito gli emendamenti esaminati ad oggi:

Nella seduta 160 di venerdì 1° dicembre 2023 sono stati dichiarati inammissibili per problemi di copertura finanziaria gli emendamenti:

  • 65.2 (Marton, Patuanelli, Castellone, Damante) relativo all’adeguamento dell’assegno vitalizio
  • 65.0.1 (Marton, Patuanelli, Castellone, Damante) che prevedeva differenti disposizioni riguardanti
    la completa equiparazione (art. 65 bis) la completa esenzione dei trattamenti pensionistici, l’adeguamento dell’assegno vitalizio e l’incremento delle borse di studio (art. 65 ter) nonché il collocamento mirato e la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.( art. 65 quater)
  • 67.28 ( Rando, Verini, Mirabelli, Valente, Bazoli, Rossomando) relativo all’estensione dei benefici agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946.

Nella seduta 163 di mercoledì 6 dicembre 2023 è stato riformulato l’emendamento 67.28 (Rando, Verini, Mirabelli, Valente, Bazoli, Rossomando) incrementando le somme a copertura del provvedimento.

Nella seduta n. 165 di giovedì 7 dicembre 2023 è stata confermata l’inammissibilità per copertura dell’emendamento 67.28 ( Rando, Verini, Mirabelli, Valente, Bazoli, Rossomando).

Restano all’attualità ancora in esame i seguenti emendamenti:

39.0.31 - Alfieri, Delrio, La Marca - Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis (Equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo)

  1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»
    2. all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Le disposizioni della presente legge si
      applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.".
  2. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere» b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80% nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.".
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

39.0.51 (Alfieri, Delrio, La Marca) - Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis (Borse di studio per le vittime del dovere)

  1. A decorrere dall'anno 2024 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4, della legge 23
    novembre 1998, n. 407, è incrementata di ulteriori 1.000.000 euro annui.
  2. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4, della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dal comma precedente, è autorizzato l'aumento proporzionale del numero di borse di studio mentre restano
    invariate le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.
  3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si
    provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
    dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

Sarà nostra cura tenerVi aggiornati in ordine a eventuali sviluppi, anche a fronte delle prossime sedute programmate

Con i migliori saluti

ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE

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