ROMA. Come ogni anno l’INPS emana nel mese di gennaio una circolare contenente le ultime determinazioni dell’Istituto in materia di rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per quest’anno.
La circolare annuale n.23 di ieri descrive criteri e modalità applicative della rivalutazione a seguito del Decreto emanato dal ministro dell’Economia e delle Finanze (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2024) che definisce la “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Valore della percentuale di variazione – anno 2024. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2023”.
Gli indici di rivalutazione vengono quindi così definiti:
“Ciò che sorprende negativamente della Circolare – si legge in una nota dell’Associazione Vittime del Dovere – è che l’apposito paragrafo dedicato all’esenzione fiscale per le Vittime del Dovere rinvia ancora al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017”.
Come già nella prassi accertato l’INPS, lungi dal richiedere indicazioni all’Agenzia delle Entrate circa le trattenute fiscali riconosciute come indebite dalla Corte di Cassazione, dalla Corte dei Conti e dai Tribunali, persiste nel richiamare una circolare già ampiamente superata e invitando gli organi territoriali a mantenere le medesime modalità di tassazione.
Tuttavia l’INPS, probabilmente conscia delle ormai numerose richieste di rimborso in atto, precisa che “le strutture territoriali devono provvedere al rimborso dell’IRPEF solo se di competenza dell’anno solare 2025” e, secondo specifiche modalità, per il 2024.
“Come sempre – conclude l’Associazione – si confida che le Amministrazioni deputate al riconoscimento dei diritti delle Vittime si adeguino quanto prima alle indicazioni della Corte di Cassazione evitando, come successo già in passato con altri benefici, l’incremento esponenziale del contenzioso che umilia le Vittime e danneggia la collettività, stante le innegabili risorse pubbliche impiegate nelle procedure giudiziali.
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