Chi dona la vita per gli altri resta per sempre
Riportiamo alcune disposizioni normative riguardanti le Vittime del Dovere
La legislazione in materia di Vittime del Dovere, terrorismo e criminalità organizzata è complessa, stratificata e interessa variegati ambiti giuridici.
Inoltre la normativa in materia è soggetta a interferenze regolamentari e interpretative che ne influenzano e modificano la portata.
Tra le varie attività l’Associazione ha fornito supporto anche al Tavolo Tecnico delle Vittime del Dovere, operante dapprima presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e poi presso il Ministero dell’interno, e considerato una sede di consultazione, coordinamento e raccordo tra le amministrazioni e le Associazioni maggiormente rappresentative delle Vittime del Dovere, con lo scopo di trovare una soluzione alle problematiche e alle difficoltà applicative relative all’attuazione delle disposizioni in materia di benefici e provvidenze stabiliti dalla legge a favore delle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti.
Grazie ad un costante impegno, l’Associazione è riuscita nell’ultimo decennio a coinvolgere tutte le forze politiche delle diverse aree parlamentari sul tema delle Vittime del Dovere, ottenendo concreti provvedimenti legislativi.
A questi si aggiungono le proposte di legge ad oggi presentate su istanza dell’Associazione:
  • Proposta di Legge A.C. 4138 “Istituzione del Fondo per il sostegno delle vittime di reati, mediante destinazione dei proventi percepiti dalle persone condannate per gravi reati come corrispettivo per l’uso della propria immagine o di informazioni sulla loro attività criminale” del 9 maggio 2011 stilata dall’ On. Davide Cavallotto;
  • Proposta di Legge A.S. 3196 “Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere” del 23 maggio 2012 stilato dalla Sen. Maria Alessandra Gallone;
  • Proposta di legge “Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo” – DDL 1715 - stilato dal Senatore Aldo Di Biagio;
  • Proposta di legge “Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo” - DDL 876 - stilato dal Senatore Gianmarco Corbetta.
L’Associazione si impegna ad intervenire a livello legislativo al fine di rendere effettivi i diritti ad oggi riconosciuti, di ottenere la completa equiparazione tra vittime e di vigilare affinchè le normative che si susseguono nel tempo risultino rispettose delle Vittime.
23 DICEMBRE 2009
Legge del 23 dicembre 2009, n. 191

Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, n. 302 S.O. n. 243

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

Articolo 2 - Comma 26 [Vittime del terrorismo]

Testo in vigore dal 1 gennaio 2010

26. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

Articolo 2 - Comma 59 [Vittime del terrorismo]

Testo in vigore dal 1 gennaio 2010

59. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale contributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzioni dall'IRPEF.

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