(AGENPARL) – In data 8 novembre è stata pubblicata la prima sentenza della Corte di Appello di Brescia che, respingendo l’appello dell’amministrazione contro l’ accoglimento in primo grado, ha confermato la spettanza per le Vittime del Dovere dell’assegno ex art. 2 L. 407/98 in euro 500,00 mensili (oltre perequazione) invece che in euro 258,23. Ad oggi si erano espresse favorevolmente le Corti di Appello di Genova, Torino, Trieste, Firenze. Ricordiamo che il primo provvedimento giurisdizionale in assoluto, che accolse la tesi della spettanza dell’assegno nello stesso importo corrisposto alle vittime del terrorismo, risale al 2013. In quella occasione un nostro socio, tramite l’Avv. Andrea Bava, ottenne dal Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario che aveva attribuito l’assegno in 500,00 €, il riconoscimento del principio secondo cui a tutte le Vittime del Dovere spetta l’importo elevato dalla L. 350 del 2003. Questa decisione si poggia sulla constatazione che la progressiva estensione dei benefici delle vittime del terrorismo alle vittime del dovere, prevista dall’art. 1 comma 562 l. 266/05 può ammettere nel regolamento di attuazione solo una decorrenza diversa da quella stabilita per le vittime del terrorismo, ma non un importo minore. Il principio è stato poi recepito anche dal Giudice Ordinario, che ha il potere di condannare l’amministrazione a pagare il giusto, rimediando all’erroneo importo portato nei provvedimenti concessivi dell’assegno. La primissima sentenza del giudice ordinario in merito risale al maggio 2014, sempre ottenuta dal nostro Avvocato Andrea Bava.
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